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FORM-APP È SPECIALIZZATA NELLA FORMAZIONE IN AZIENDA
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Chi siamo

Form-App è corsi di apprendistato in azienda

Lo sviluppo di ogni azienda parte dalle persone che la costituiscono

Ecco perché FORM-APP è specializzata nella formazione all’interno dell’azienda.

FORM-APP nasce nel 2017 come società specializzata nella formazione degli apprendisti in azienda.

Vanta una solida rete di consulenti su tutto il territorio italiano grazie alla quale essa è in grado di fornire soluzioni a tutte le esigenze formative aziendali.

Form-App si occupa di tutta la formazione in ambito azienda: corsi di formazione per apprendisti, corsi per dipendenti e datori di lavoro, corsi FAD e corsi obbligatori sicurezza. Inoltre, grazie alla collaborazione con La Risorsa Umana.it, offre anche l’opportunità di finanziare la formazione attraverso i fondi interprofessionali.

CERCHI PERSONALE SPECIALIZZATO?

La Risorsa Umana è una società di consulenza aziendale che svolge attività di ricerca e selezione del personale.

www.larisorsaumana.it

La nostra mission

Form-App srl ha il compito di realizzare i propri Servizi nel pieno rispetto ed ascolto delle esigenze del cliente.

L’obiettivo è quello di garantire alle persone seguite professionalità, qualità e serietà nella formazione continua.

Per realizzare questo obiettivo, il nostro agire quotidiano mette al centro:

  • il valore della Persona, quale valore intrinseco di un’organizzazione;
  • il valore della Formazione, quale aspetto fondante e determinante nella vita di ogni singolo individuo;
  • il valore della Professionalità, quale strumento imprescindibile del proprio agire quotidiano;
  • il valore della Serietà e trasparenza, quali guide del proprio operare;
  • il valore della Qualità, quale metodo primario per la realizzazione dei nostri servizi

Tutto lo Staff di Form-App srl condivide in maniera profonda, completa e partecipata questa filosofia, nella piena convinzione che solo nell’osservanza di questi principi si possa fondare una collaborazione di fiducia, rispetto e reciproca soddisfazione.

I nostri punti di forza

Rete di professionisti sul territorio nazionale

Abbiamo una solida rete di consulenti attiva in tutta Italia, ecco perché la nostra forza è portare la formazione direttamente in azienda.

Flessibilità dell’offerta formativa

A ciascuno dei nostri clienti dedichiamo un referente, che sarà unico per tutta la durata della collaborazione e costruirà il calendario formativo in base alle esigenze aziendali.

Supporto normativo e burocratico

Ci occupiamo di tutto noi. Prevediamo la modulistica necessaria ed i test di apprendimento. In caso di contratto di apprendistato forniamo Piano Formativo e Registri, oltre al materiale didattico.

Piattaforma E-Learning

Abbiamo a disposizione una piattaforma FAD certificata: i corsi possono essere fruiti ovunque, sospesi e ripresi a seconda delle necessità; gli accessi ed i test eseguiti vengono registrati.

DLGS 231/2001
Modello organizzativo di gestione (MOG)

La società FORM-APP SRL ha adottato il proprio Modello Organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/200 in linea con i principi del proprio Codice Etico.

I principi generali

Il Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa degli Enti – tra cui le società di capitali – per taluni reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse e/o a vantaggio dell’Ente stesso.

L’adozione del modello organizzativo

Form-App srl ha adottato un proprio Modello Organizzativo Gestionale, allo scopo di costruire un sistema di principi guida, procedure operative e altri presidi specifici, strutturato e organico per una corretta gestione aziendale e con l’intento, tra l’altro, di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Whistleblowing

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Lo scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, a partire dal pricipio che coloro “che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione”.

Ambito di applicazione oggettivo.

Con riferimento alle violazioni oggetto di possibile segnalazione, va innanzitutto rilevato che il decreto legislativo comprende anche le violazioni del diritto nazionale (facoltà consentita dalla Direttiva UE), con alcune esclusioni: ad esempio, quella concernente la materia della sicurezza e difesa nazionale, così come la protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale forense e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari

L’art. 3 del decreto legislativo prevede una lista ampia di soggetti giuridici, sia del settore pubblico (art. 2, lettera p) che del settore privato (art. 2, lettera q), a cui si applica la normativa. Si tratta di una delle novità introdotte con il recepimento della direttiva.

I canali di segnalazione che il decreto legislativo prevede sono tre:

  • Segnalazioni interne;
  • Segnalazioni esterne;
  • Divulgazioni pubbliche;

Ambito di applicazione soggettivo.

Sul piano soggettivo, garantite della tutela sono le persone fisiche che operano nel contesto lavorativo del settore pubblico o privato in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie specificate quali volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. La tutela delle persone segnalanti si applica anche quando il rapporto di lavoro non è stato costituito, durante il periodo di prova o dopo lo scioglimento del rapporto stesso.

Va sottolineato che le misure di protezione previste dal Capo III si applicano anche ai c.d. “facilitatori”, alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti, ai terzi legati da vincoli di parentela entro il sesto grado o di affinità entro il secondo grado, o legate da stabile legame affettivo con le persone segnalanti, nonché agli enti di cui le persone segnalanti sono titolari e agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone.

Le segnalazioni interne

Le modalità di presentazione delle segnalazioni interne sono volte a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

Le segnalazioni esterne.

L’articolo 6 del Decreto legislativo stabilisce le condizioni per effettuare le segnalazioni esterne, mentre l’articolo 7 indica l’ANAC quale autorità competente per tali segnalazioni, anche per il settore privato, e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a garantire la riservatezza.

Obbligo di riservatezza e misure di protezione.

Il decreto legislativo prevede norme specifiche in tema
di riservatezza dell’identità delle persone che effettuano segnalazioni (art. 12 e ss. dello schema) e dedica il capo III alle misure di protezione.

Nello specifico, l’art. 17 prevede il divieto di ritorsione (con un elenco non esaustivo di casistiche al comma 4), mentre l’art. 18 individua le misure di sostegno in favore della persona segnalante.

FORM-APP  S.r.l., in conformità con il D.Lgs. 24/2023 e con la disciplina del D.lgs 231/2001, nonché del Regolamento UE 679/2016, ha predisposto canali di segnalazioni interna (più approfonditamente descritti
le Protocollo Whistleblowing allegato) che consentano di garantire la riservatezza del segnalante e la tutela dello stesso da possibili ritorsioni, attuando le misure di protezione necessarie.