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18 Dicembre 2023 | Approfondimenti tecnici

La NASpI: disciplina e aggiornamenti

Nel corso del 2023 l’INPS ha pubblicato molteplici messaggi e circolari in materia di NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), alcuni dei quali è opportuno citare ripercorrendo in generale la disciplina che regola tale istituto.

Come noto, la NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione istituita dal D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015. Tale sostegno al reddito spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

L’indennità è erogata in conseguenza della presentazione della domanda esclusivamente in via telematica e, a pena di decadenza, entro 68 giorni, che decorrono:

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, recesso da parte del curatore o risoluzione di diritto nel caso di liquidazione giudiziale);
  • dalla cessazione del periodo di maternità o malattia o infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzato, qualora tale evento sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso;
  • dal trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto, in caso di licenziamento per giusta causa.

Nel corso del 2023 si sono succeduti molteplici messaggi dell’INPS nei quali è stata data indicazione circa le nuove procedure per il deposito online della domanda NASpI in un’ottica di semplificazione e proattività, nell’ambito degli interventi finanziati con il PNRR e del progetto “Reingegnerizzazione della NASpI”: messaggio n. 1488 del 21 aprile 2023; messaggio n. 2385 del 27 giugno 2023; messaggio n. 2570 del 7 luglio 2023; messaggio n. 3388 del 28 settembre 2023; messaggio n. 3801 del 30 ottobre 2023.

L’indennità spetta a partire:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale o preavviso, purché la domanda venga presentata entro l’ottavo giorno. In caso contrario, la NASpI verrà erogata da giorno successivo a quello di presentazione della domanda;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. In caso contrario, il trattamento viene corrisposto dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Per poter presentare la domanda, è necessaria la contemporanea ricorrenza dei seguenti requisiti:

  1. stato di disoccupazione: involontaria perdita della propria occupazione e dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente a:

  • licenziamento disciplinare, per giustificato motivo oggettivo o nell’ambito di un licenziamento collettivo;
  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità o di paternità;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 7 L. n. 604/1966;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più.

Si segnala che, nel momento in cui si scrive il presente articolo, è pendente l’iter di approvazione del disegno di legge che, tra le altre previsioni, qualifica il licenziamento avvenuto per assenza ingiustificata del dipendente oltre i termini previsti dal contratto collettivo o, in mancanza di specifica previsione ad opera del contratto collettivo, oltre cinque giorni come risoluzione del rapporto lavorativo per volontà del lavoratore, con conseguente mancato riconoscimento del diritto del lavoratore a percepire la NASpI;

  1. requisito contributivo: sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2022 ha abolito il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.

L’indennità viene versata direttamente dall’INPS sul conto corrente bancario o postale, oppure sul libretto postale dell’avente diritto, oppure ancora mediante bonifico presso un ufficio postale del Comune di residenza dell’interessato oppure a domicilio.

Il sussidio viene corrisposto con cadenza mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 48 mesi, fino ad un massimo di 24 mesi. Non vengono, tuttavia, presi in considerazione i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad altre prestazioni di disoccupazione.

L’importo del sostegno è commisurato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, diviso per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33.

Se la retribuzione mensile risultante da tale calcolo è inferiore ad euro 1.352,19, l’importo del trattamento è pari al 75% della retribuzione stessa.

Se, invece, è superiore, la prestazione è pari al 75% dell’importo di riferimento sopra citato a cui bisogna sommare il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In ogni caso, l’importo dell’indennità non può superare il limite massimo di euro 1.470,99 per il 2023 (vedasi circolare INPS n. 14 del 3 febbraio 2023), che dovrebbe innalzarsi ad euro 1.550,00 per il 2024, applicando il tasso di rivalutazione del 5,4% (si segnala che, nel momento in cui si scrive il presente articolo, non sono ancora stati comunicati i dati ufficiali per l’anno 2024).

L’importo della NASpI si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Per i beneficiari che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 55 anni d’età, la riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.

Con il messaggio n. 4361 del 5 dicembre 2023 l’INPS ha ricordato ai percettori di NASpI che, per continuare a fruire dell’indennità di disoccupazione, devono comunicare all’Istituto il reddito presunto del 2024 entro il 31 gennaio 2024. Tale comunicazione è obbligatoria per i percettori di NASpI che nel 2023 hanno dichiarato un reddito presunto diverso da zero. In assenza di comunicazione la NASpI sarà sospesa. Coloro che, invece, nel 2023 hanno comunicato un reddito presunto pari a zero continueranno a percepire l’indennità di disoccupazione, fermo restando l’obbligo della comunicazione di cui sopra nel caso in cui prevedano, per il 2024, di produrre un reddito diverso da zero.

Infine, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. “ticket licenziamento” che, per l’anno 2023, ammonta ad euro 603,10 per ogni anno di anzianità lavorativa del dipendente interessato, sino ad un importo massimo pari ad euro 1.809,30. Nei prossimi mesi l’INPS provvederà ad aggiornare gli importi per il 2024.

Si segnala che, con riferimento al calcolo dell’importo del ticket citato in caso di cessazione dei rapporti di lavoro nell’ambito di procedure di gestione della crisi d’impresa disciplinate dal D.Lgs. n. 14/2029 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), l’INPS ha emesso la circolare n. 46 del 17 maggio 2023 ed il messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023.

Autore: Avv. Roberta Amoruso