Le tipologie contrattuali nel Testo Unico: cosa cambia.
Il D.Lgs. n. 81 del 2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha ad oggetto la disciplina organica delle tipologie contrattuali diverse dal lavoro subordinato standard.
Il decreto, oltre a modificare la disciplina delle mansioni di cui allโart. 2103 c.c., รจ intervenuto in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro part-time, di lavoro intermittente, di lavoro a tempo determinato, di somministrazione di lavoro, di apprendistato, di lavoro ripartito e di lavoro accessorio o occasionale.
Il decreto ha, altresรฌ, abrogato la disciplina relativa ai contratti di collaborazione a progetto, di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e di lavoro ripartito. Tali contratti di lavoro non possono piรน essere stipulati; diversamente, i contratti ancora in essere alla data dallโentrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 avranno regolare esecuzione sino alla loro scadenza.
Le modifiche normative piรน importanti si sono appuntate sulle seguenti tipologie contrattuali:
a) Contratti di collaborazione coordinata e continuativa
La riforma ha introdotto, dallโ1 gennaio 2016, una presunzione di subordinazione per le collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalitร di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Tale presunzione non si applica:
–ย alle collaborazioni per le quali รจ stabilita una disciplina specifica da parte degli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale;
–ย alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali รจ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
–ย alle collaborazioni prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societร e dai partecipanti a collegi e commissioni;
–ย alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societร sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
ร stata contemplata la possibilitร di certificare la regolaritร del rapporto di collaborazione avanti alle commissioni di certificazione.
Infine, รจ stata prevista la possibilitร di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori giร parti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.
In tali casi, laddove le parti sottoscrivano un apposito verbale di conciliazione ed il rapporto subordinato instaurato non cessi prima di dodici mesi (salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), il datore di lavoro potrร beneficiare dellโestinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi allโerronea qualificazione del rapporto di lavoro nella fase anteriore allโassunzione.
b) Contratto di lavoro a tempo parziale
Sono state eliminate le tipologie di part-time โorizzontaleโ, โverticaleโ e โmistoโ e la distinzione tra clausole โelasticheโ e โflessibiliโ.
Rimane, quindi, la sola distinzione tra lavoro straordinario e lavoro supplementare, entrambi regolati da clausole โelasticheโ.
La norma rinvia alla contrattazione collettiva per la determinazione quantitativa delle ore di lavoro supplementare prestato dai singoli part-timers. Qualora difetti una specifica previsione contrattuale, il decreto stabilisce che le prestazioni di lavoro supplementare non possano superare il 25% delle ore di lavoro settimanali concordate e debba essere riconosciuta, per tali ore di lavoro supplementare, una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto.
Il decreto interviene, altresรฌ, relativamente alla disciplina della trasformazione del rapporto, delle sanzioni, dei criteri di computo dei lavoratori, della disciplina previdenziale e dei rapporti di lavoro a tempo parziale nelle Pubbliche Amministrazioni.
c) Contratto di lavoro a tempo determinato
La riforma lascia sostanzialmente immutata la disciplina del contratto a termine, cosรฌ come recentemente modificata.
La modifica piรน rilevante riguarda la comminazione della sola sanzione amministrativa (senza trasformazione del rapporto di lavoro) in caso assunzione di lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.
d) Contratto di somministrazione di lavoro
ร stata eliminata la necessitร di apporre le causali giustificative in caso di ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato (c.d. โstaff leasingโ), cosรฌ come giร previsto nelle precedenti riforme per la somministrazione a termine.
Per quanto concerne i limiti quantitativi di impiego dei lavoratori somministrati rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dallโimpresa utilizzatrice, il decreto ha fissato una clausola di contingentamento del 20% per lo staff leasing, mentre ha rinviato alla contrattazione collettiva per la fissazione del limite quantitativo del ricorso alla somministrazione a termine.
Qualora vengano superati detti limiti, il lavoratore puรฒ richiedere, anche nei soli confronti dellโutilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle sue dipendenze, con effetto dallโinizio della somministrazione. In tal caso, il lavoratore ha, altresรฌ, diritto ad unโindennitร omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilitร dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.f.r.
Il contratto di somministrazione privo della forma scritta รจ nullo ed il lavoratore รจ considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dellโutilizzatore.
In caso di violazione della disciplina in materia di somministrazione, la riforma ha previsto lโirrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.
e) Contratto di apprendistato
ร stato abrogato il D.Lgs. n. 167/2011 (c.d. โTesto Unico dellโapprendistatoโ).
Lโintervento mira ad instaurare un sistema duale, che affianchi al percorso formativo in senso proprio la formazione in azienda (โon the jobโ).
Il contratto di apprendistato necessita della forma scritta ai fini della prova.
Sono state mantenute le tre tipologie di apprendistato, ma sono mutate le finalitร , i soggetti destinatari ed i profili formativi.
La percentuale di stabilizzazione รจ prevista solo per le imprese con almeno cinquanta dipendenti ed unicamente per lโapprendistato professionalizzante.
dott.ssa Roberta Amoruso
Studio Legale Associato Alessandro Cicolari