Proroga del divieto di licenziamento: le nuove condizioni del Decreto di Agosto
Proroga del divieto di licenziamento: le nuove condizioni del Decreto di Agosto. Form-App news
In data 14 agosto 2020 รจ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso D.L. n. 104/2020, meglio conosciuto comeย โDecreto di Agostoโ, entrato in vigore il 15 agosto 2020.
Tra le varie previsioni volte ad affrontare le conseguenze derivanti dellโemergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto legge contempla ancora una voltaย misure a sostegno delle imprese e dei lavoratoriย e, in particolare,ย interviene nuovamente con riferimento alla sospensione dellโesercizio della facoltร di procedere a licenziamentiย collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo.
Come ricorderete, prima dellโentrata in vigore del Decreto di Agosto, il divieto di perfezionare i licenziamenti era stato esteso dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. โDecreto Rilancioโ) a tutte le aziende indistintamente sino al 16 agosto 2020.
Ora, con il D.L. n. 104/2020 il c.d.ย โblocco dei licenziamentiโ non ha piรน un termine unico e generalizzato per tutte le aziende, bensรฌย un termine mobile e differente da azienda ad azienda, pur sempre nel rispetto del termine massimo del 31 dicembre 2020.
Lโarticolo 14 del recente decreto prevede, infatti, la preclusione della facoltร di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dellโarticolo 3 della L. n. 604/1966, nonchรฉ la preclusione della facoltร di avviare le procedure di cui agli articoli 4 (rientro dalla cassa integrazione straordinaria e impossibilitร di assicurare la ricollocazione a tutto il personale interessato), 5 (individuazione dei criteri per procedere al licenziamento collettivo nella fase finale della procedura) e 24 (imprese con piรน di 15 dipendenti che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti in un arco temporale di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o trasformazione dellโattivitร o del lavoro, in ciascuna unitร produttiva o in piรน unitร produttive di una stessa provincia) della L. n. 223/1991 per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili allโemergenza epidemiologica da Covid-19 previsti dallโarticolo 1 del medesimo decreto (9 settimane a partire dal 13 luglio, oltre ad ulteriori 9 settimane a determinate condizioni) o che stiano ancora fruendo dellโesonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto per 4 mesi in favore di quei datori di lavoro che non godano degli ammortizzatori sociali (articolo 3 del decreto).
Conseguentemente, come รจ facile intuire, la data della sospensione della facoltร di recedere dal rapporto non sarร uguale per tutti i datori di lavoro, giacchรฉ essa dovrร essere correlata alla fruizione delle ulteriori 18 settimane di trattamento di integrazione salariale o, in alternativa, ai 4 mesi di esenzione contributiva citati.
Allo stesso modo restano sospese le procedure in corso di cui allโarticolo 7 della L. n. 604/1966 e le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Lโunica eccezione contemplata dal Legislatore รจ quella del cambio di appalto, nel caso in cui il personale interessato dal recesso, giร impiegato nellโappalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola inserita nel contratto di appalto.
Tuttavia, tali preclusioni e sospensioni non si applicano nelle seguenti ipotesi derogatorie:
a.ย ย ย licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dellโattivitร ย dellโimpresa, conseguenti alla messa in liquidazione della societร senza continuazione, anche parziale, dellโattivitร . Conseguentemente, ove invece dalla cessazione dellโattivitร si configuri un trasferimento di azienda o di ramo di azienda tale da rientrare nel perimetro della disciplina di cui allโarticolo 2112 c.c., troverebbero applicazione le tutele del personale di cui allโarticolo 14 del Decreto di Agosto;
b.ย ย ย ย specifica adesione da parte dei dipendenti ad un accordo collettivo aziendaleย stipulato tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali piรน rappresentative a livello nazionale, che preveda lโincentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti che vi aderiscono, ai quali viene peraltro riconosciuto il diritto alla NASpI;
c.ย ย ย ย licenziamenti intimati conseguentemente al fallimento della societร , quando non sia previsto lโesercizio provvisorio dellโimpresa o ne sia disposta la cessazione.
I recessi disposti in violazione della normativa descritta devono considerarsi nulli, in quanto attivati in violazione di una norma di legge, e il lavoratore ha comunque diritto, se dovuta, allโindennitร di disoccupazione, come affermato dallโINPS con messaggio n. 2261 in data 1 giugno 2020, rilasciato su parere conforme dellโUfficio legislativo del Ministero del Lavoro.
Ad ogni modo, lโarticolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 sembrerebbe ammettere la conciliazione in sede protetta sul licenziamento nullo.
Si ricorda, come abbiamo giร avuto occasione di precisare in altre occasioni, che le limitazioni descritte non si applicano alle ipotesi di licenziamento per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo soggettivo, licenziamento per raggiungimento del limite massimo di etร per la fruizione della pensione di vecchiaia, licenziamento per la fruizione del pensionamento per la c.d. โQuota 100โ, licenziamento dovuto a superamento del periodo di comporto, licenziamento per impossibilitร sopravvenuta della prestazione derivante da sopravvenuta inidoneitร fisica del dipendente (punto su cui, tuttavia, si dibatte in dottrina giuslavoristica), licenziamento del lavoratore in prova per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento del dirigente motivato dal requisito della c.d. โgiustificatezzaโ, licenziamento del lavoratore domestico, recesso al termine del periodo formativo di apprendistato.
Infine, in deroga alle previsioni di cui allโarticolo 18, comma 10, della L. n. 300/1970 (c.d. โStatuto dei Lavoratoriโ), lโarticolo 14 riconosce al datore di lavoro la facoltร di revocare in ogni tempo il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo comunicato nellโanno 2020, purchรฉ contestualmente faccia richiesta di trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento stesso. In tale ipotesi, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuitร , senza oneri nรฉ sanzioni a carico del datore di lavoro.
Avv. Roberta Amoruso