La vaccinazione anti Covid-19 nel rapporto di lavoro: le novità del mese di aprile
Con riferimento all’ articolo già pubblicato nel mese di marzo, cui si rinvia, si riportano di seguito le ulteriori novità in materia di prevenzione vaccinale anti Covid-19 dei lavoratori.
Negli ultimi giorni, infatti, ha suscitato rilevanti discussioni l’art. 4 del D.L. n. 44/2021, entrato in vigore il 1° aprile 2021, che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.
Conseguentemente, l’essersi sottoposto alla vaccinazione costituisce ora un requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti indicati e solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non sarà obbligatoria e potrà essere omessa o differita.
Pertanto, qualora l’azienda sanitaria locale competente rilevi l’inosservanza di tali prescrizioni, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, dovrà darne immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
Quest’ultimo comunicherà quindi al trasgressore la sospensione, sino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, sino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Ricevuta la comunicazione da parte dell’Ordine professionale, il datore di lavoro avrà l’obbligo di adibire il lavoratore non vaccinatosi, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle preclusegli, purché queste non implichino rischi di diffusione del contagio, riconoscendogli il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate.
Laddove non fosse possibile l’assegnazione a mansioni diverse, al trasgressore non sarà dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento per tutto il periodo di sospensione.
Tali obblighi si riferiscono – come detto – esclusivamente alle categorie di lavoratori indicate dal decreto, mentre per i lavoratori operanti in ambiti diversi da quello sanitario non è prevista alcuna conseguenza in caso di rifiuto a sottoporsi a vaccinazione, né il datore di lavoro può in alcun modo obbligare i propri dipendenti a vaccinarsi o applicare provvedimenti nei confronti di chi abbia rifiutato di vaccinarsi.
Ad ogni modo, con l’obiettivo di prevenire e fronteggiare gli effetti della pandemia negli ambienti di lavoro e di accrescerne, conseguentemente, la sicurezza e la salubrità, il 6 aprile 2021 è stato siglato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nelle aziende, frutto del confronto tra Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro della salute e Parti sociali.
La vaccinazione dei dipendenti, nonché dei datori di lavoro e dei titolari, dovrà avvenire rigorosamente su base volontaria e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Le imprese potranno dunque optare per:
a) sostenere una campagna vaccinale all’interno di idonei locali aziendali da parte di operatori sanitari adeguatamente formati.
In tal caso, raccolte le adesioni da parte dei lavoratori che intendano vaccinarsi, le aziende, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, dovranno proporre un piano aziendale di vaccinazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, specificando il numero di vaccini necessari.
Successivamente, il medico competente provvederà ad informare adeguatamente i lavoratori, acquisirne il consenso informato, effettuare il triage preventivo relativo al loro stato di salute e registrare le vaccinazioni eseguite. Il vaccino verrà somministrato da operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e la vaccinazione sarà eseguita in locali idonei che rispettino i requisiti minimi stabiliti;
b) appoggiarsi a strutture sanitarie private, concludendo con le stesse una specifica convenzione, anche per il tramite delle Associazioni di categoria;
c) esclusivamente per le aziende che non siano tenute alla nomina del medico competente o che non possano fare riscorso a strutture sanitarie private (ex art. 18, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 81/2008), avvalersi di strutture sanitarie dell’INAIL.
In ogni caso, i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini e dei dispositivi è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
Fanno eccezione esclusivamente le vaccinazioni somministrate dall’INAIL, giacché, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri resteranno a carico dell’Istituto.
Il Protocollo specifica altresì che, se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario ad effettuare la medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
Infine, si segnala che il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, in relazione alle informazioni da dare ai dipendenti, alle modalità di ingresso in azienda, alla pulizia e alla sanificazione dei locali aziendali, alla gestione degli spazi comuni e degli spostamenti, all’organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi), alla gestione di una persona sintomatica in azienda e alla sorveglianza sanitaria in azienda (medico competente e rappresentante dei lavoratori alla sicurezza).
Avv. Roberta Amoruso