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22 Marzo 2022 | Approfondimenti tecnici

L’assegno unico e universale per i figli a carico

Il 31 dicembre 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 230/2021 con il quale è stato istituito a far data dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo dalla L. n. 46 del 1° aprile 2021.

Il nuovo beneficio economico riorganizza i precedenti benefici fiscali riconosciuti dalla legge per figli a carico e viene erogato direttamente dall’INPS, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente l’assegno unico. In tal caso, si avrà diritto all’importo minimo dell’assegno per ciascun figlio.

Il riconoscimento spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.

L’assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  1. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 
  2. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. sia residente e domiciliato in Italia;
  4. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

  1. per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati il riconoscimento dell’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza e la domanda deve essere inoltrata successivamente alla nascita del figlio, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità dell’assegno saranno versati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. In caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, invece, sarà necessario apportare una modifica alla composizione del nucleo familiare, da comunicare all’INPS entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento sempre a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
  2. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  3. per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo dell’assegno varia a seconda dell’età del figlio e dell’ISEE del nucleo familiare.

In particolare, per ciascun figlio minorenne è riconosciuto un importo compreso tra 50 e 175 euro, mentre per ciascun figlio maggiorenne fino ai 21 anni di età oppure per ciascun figlio disabile di età pari o superiore a 21 anni è previsto un importo compreso tra 25 e 85 euro.

Inoltre, in caso di figli affetti da disabilità è riconosciuta una maggiorazione in misura fissa indipendentemente dall’ISEE, sulla base del grado di disabilità e dell’età del figlio, compresa tra 80 e 105 euro.

Per ciascun figlio successivo al secondo è riconosciuta una maggiorazione dell’importo compresa tra 15 e 85 euro a seconda dell’ISEE, maggiorazione portata a 100 euro in caso di nucleo familiare con quattro o più figli.

Da ultimo, è stata stabilita un’ulteriore maggiorazione sino a 30 euro per ciascun figlio per le famiglie in cui entrambi i genitori siano lavoratori.

Per le madri di età inferiore ai 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi anzidetti pari a 20 euro per ciascun figlio.

Di seguito si riporta la tabella pubblicata dall’INPS con specifica informativa reperibile al link https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-informativa-per-dipendenti-e-autonomi.

 

Importi assegno

Maggiorazioni

Maggiorazioni legate alla disabilità

 

 

 

figlio minorenne

 

figlio maggiorenne fino a 21 anni

 

 

figlio disabile da    21 anni in su

 

per ciascun figlio dal terzo in poi

per ciascun

figlio in caso  di genitori entrambi lavoratori

per ciascun

figlio in caso di madre con meno di 21 anni

 

per nucleo con 4 o più figli  

 

figlio minorenne non autosufficiente

 

figlio minorenne con disabilità grave

 

figlio minorenne con disabilità media

 

figlio maggiorenne con disabilità

Fino a 15 mila euro

175

85

85

85

30

 

 

 

 

 

 

20 mila euro

150

73

73

71

24

 

 

 

 

 

 

25 mila euro

125

61

61

57

18

20

100

105

95

85

80

30 mila euro

100

49

49

43

12

 

 

 

 

 

 

35 mila euro

75

37

37

29

6

 

 

 

 

 

 

da 40 mila euro

50

25

25

15

0

 

 

 

 

 

 

 

L’assegno è cumulabile con altre prestazioni sociali, tuttavia, per esempio, in caso di percepimento del reddito di cittadinanza, il calcolo avverrà eliminando la quota del reddito di cittadinanza oggi collegata al numero dei figli. Per i percettori del reddito di cittadinanza l’assegno è corrisposto d’ufficio.

Il nuovo beneficio economico andrà ad assorbire i precedenti sostegni quali premio alla nascita o all’adozione, bonus bebè, fondo di sostegno alla natalità, assegno ai nuclei familiari con figli o orfanili, assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno temporaneo, detrazioni per carichi di famiglia. Tuttavia, può essere accompagnato da altre misure quali, ad esempio, il bonus asilo nido.

La richiesta può essere avanzata tramite i seguenti canali:

  • sito INPS, mediante accesso con SPID di livello 2 o superiore, carta d’identità elettronica 3.0 (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS);
  • contact center integrato al numero verde 803164 da rete fissa o 06164164 da rete mobile;
  • istituti di Patronato.

La domanda deve contenere esclusivamente l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali la composizione del nucleo familiare e del numero di figli, il luogo di residenza dei membri del nucleo familiare e le coordinate per l’accreditamento dell’assegno. Come anticipato, la domanda può essere accompagnata o meno da ISEE aggiornato.

Laddove si sia incorsi in errore nella compilazione della domanda, è possibile cancellarla o modificarla cliccando su “rinuncia” e specificando quale motivazione “errore di compilazione” (attenzione a non cliccare su “rinuncia alla prestazione”), così da inserire la domanda corretta.

Il beneficio può essere attribuito ad un solo genitore (il richiedente) o ad entrambi (ciascuno pro quota). In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

L’erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente postale o bancario, oppure bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, conto corrente estero area Sepa, carta prepagata con IBAN, purché intestati al richiedente o a costui cointestati insieme ad altra persona.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo familiare.

 

 Autore: Avv. Roberta Amoruso