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30 Maggio 2022 | Approfondimenti tecnici

La comunicazione obbligatoria per i lavoratori autonomi occasionali

Dopo la vigenza di una legge e l’emanazione di ben cinque note da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (note 29/2022, 109/2022, 393/2022, 573/2022 e 881/2022), abbiamo ben chiaro le caratteristiche e le modalità comunicative previste, dal 21 dicembre 2021, in capo al committente per evidenziare l’avvio di una prestazione autonoma occasionale.

L’articolo 13 del Decreto Legge n. 146/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 215/2021, (cd. decreto fisco-lavoro) ha modificato l’articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008 (TU sulla Salute e Sicurezza), introducendo l’obbligo, da parte del committente, di comunicare all’Ispettorato territoriale del lavoro l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale. La finalità è di monitoraggio e contrasto a forme elusive di utilizzo di tale tipologia contrattuale.

La comunicazione, così come chiarito all’Ispettorato del lavoro nella nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, essendo prevista all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale (articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008), è obbligatoria esclusivamente per i committenti che operano in qualità di imprenditori e cioè per coloro che esercitano professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (articolo 2082 del codice civile).

L’obbligo comunicativo non si applica ai seguenti committenti:

  • Datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.)
  • Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non economici
  • Studi professionali o professionisti (art. 2229 e ss. c.c.), salvo che il professionista non svolga un’attività imprenditoriale
  • Organizzazioni sindacali
  • Associazioni datoriali
  • Partiti politici
  • ONLUS (ad esclusione delle cooperative sociali) organizzate in forma associativa
  • Organizzazioni culturali e religiose
  • Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale
  • Aziende di vendita diretta a domicilio, in qualità di Committenti
  • Le Fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori) che erogano formazione professionalizzante
  • Le ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) e SSD (Società Sportiva Dilettantistica)

 

Inoltre, secondo le diverse tipologie di lavoro autonomo e le indicazioni fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro, questi sono i rapporti di collaborazione per i quali non deve essere effettuata la comunicazione di avvio:

  • co.co. – collaboratori coordinati e continuativi (art. 409, comma 3, c.c.), in quanto già presente una comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego (Unilav)
  • Le Prestazioni Occasionali – PrestO (art. 54-bis del D.L. n. 50/2017)
  • Partite IVA
  • La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale, in quanto i redditi rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR
  • Lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale (art. 2229 c.c.)
  • Le prestazioni di natura prettamente intellettuale (esempi: i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi)
  • La prestazione resa da lavoratori dello spettacolo, in quanto già oggetto di specifici obblighi comunicativi (art. 6 del D.C.P.S. n. 708/1947)
  • Rapporti di lavoro «intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente». Si tratta della prestazione d’opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.

La comunicazione, che dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa, dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione.

Le modalità per effettuare la predetta comunicazione saranno le seguenti:

  • utilizzo della applicazione telematica, presente su Servizi Lavoro e accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE
  • invio per posta elettronica (anche ordinaria) all’ITL competente territorialmente: XXX.occasionali@ispettorato.gov.it (l’indirizzo esatto è riportato nella nota INL n. 29/2022)

 

Cosa va scritto nella comunicazione

La comunicazione, che in caso di utilizzo della posta elettronica potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi.

  • i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA)
  • i dati del collaboratore (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF)
  • la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso lo studio o l’abitazione del committente, presso la sede del committente)
  • una sintetica descrizione dell’attività
  • l’ammontare del compenso, solo qualora stabilito al momento dell’incarico
  • la data di avvio delle prestazioni occasionali,
  • l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (esempio: un giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione (proroga).

Per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.

Qualora manchino i dati indicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

 

Modifica – Annullamento

La comunicazione già trasmessa potrà essere annullata prima della data ipotizzata nell’e-mail inizialmente inviata, qualora le parti non vogliano attivare la collaborazione.

Potranno essere, altresì, modificati i dati presenti nella comunicazione inviata, sempre in una data antecedente rispetto all’avvio dell’attività del prestatore.

Qualora ci si renda conto di aver commesso, all’interno della comunicazione, un errore, questo non si tradurrà in una omissione della comunicazione, qualora ciò non comprometta i dati fondamentali:

  • individuazione delle parti del rapporto
  • la data di inizio della prestazione
  • il luogo di svolgimento

 

Sanzioni

In caso di violazione dell’obbligo comunicativo è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. La sanzione verrà calcolata in misura ridotta (articolo 16, della Legge 689/1981) e sarà pari a 833,33 euro.

Inoltre, qualora i collaboratori autonomi occasionali vengano trovati privi di comunicazione e senza gli altri requisiti previsti dalla normativa, rientreranno tra il personale «in nero» per il calcolo del 10% che farà scattare la sospensione dell’attività imprenditoriale.

 

Modello di comunicazione

Questa è una bozza di comunicazione, qualora si voglia utilizzare l’email.

 

Fac-simile Comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l’avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 c.c., tra la società ________, con sede legale in ______ p.IVA/CF _______ e il sig. _____ nato a ________ il _______ con CF _________ e residente in ________ , per lo svolgimento delle seguenti attività ________________________________________________.

La prestazione occasionale verrà resa presso i locali __________________ [esempi: studio del Collaboratore – sede legale del committente, presso la sede produttiva del committente sita in via ______ – abitazione del Collaboratore] ed inizierà il___________. Alla conclusione dei lavori, che si completeranno entro il __________, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro ____________ [il dato dovrà essere inserito qualora stabilito al momento dell’incarico], al lordo della ritenuta d’acconto del 20%.

Si precisa che:

La prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non rientranti nell’ordinaria attività svolta dal committente.

L’incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l’inserimento nell’organizzazione gerarchica del Committente.

La durata individuata dal presente incarico rappresenta il tempo entro il quale le prestazioni verranno rese, senza con questo identificare, nell’intero periodo succitato, la durata continuativa della predetta prestazione lavorativa.

Si allega la lettera di incarico. [opzionale]

 

 Autore: Dott. Roberto Camera

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

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