000
FORM-APP È SPECIALIZZATA NELLA FORMAZIONE IN AZIENDA
0 Elementi
Seleziona una pagina

10 Febbraio 2023 | Approfondimenti tecnici

Buoni carburante per il 2023

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto legge n. 5/2023, viene prevista la possibilità (articolo 1, comma 1), per i datori di lavoro privati, di erogare fino ad un massimo di 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sotto forma di buoni carburante.

L’erogazione potrà avvenire sino al 31 dicembre 2023.       

Vediamo quali sono le caratteristiche di questa agevolazione e quali i beneficiari.

 

Datori di lavoro

Il soggetto che potrà erogare i buoni carburante è unicamente il datore di lavoro del settore privato. Pertanto, sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Viceversa, rientrano tra i possibili fruitori dell’agevolazione i dipendenti degli enti pubblici economici, i quali sono assimilati ai dipendenti di datori di lavoro privato.

Rientrano, altresì, anche i lavoratori dipendenti di soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempreché dispongano di propri lavoratori dipendenti.

 

Lavoratori

I possibili destinatari dei buoni carburante saranno esclusivamente i lavoratori dipendenti, così come identificati dall’articolo 2094 del codice civile, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno anche un rapporto di lavoro subordinato. Per tale motivo, non potranno beneficiarne i tirocinanti, i collaboratori coordinati e continuativi e gli amministratori.

La normativa di riferimento non prevede alcuna distinzione tra le varie tipologie contrattuali presenti in azienda. Ragion per cui sarà possibile erogare i buoni, sino all’ammontare massimo di 200 euro, anche ai lavoratori con forme flessibili di lavoro come, ad esempio, i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, i lavoratori a tempo determinato o, piuttosto, i lavoratori intermittenti.

Stessa considerazione per i lavoratori che svolgono l’attività parzialmente o totalmente in smart-working. Non essendo stato precisato che l’incentivo dovrà essere offerto ai soli lavoratori che svolgono l’attività all’interno della sede aziendale, i beneficiari potranno essere anche i lavoratori che svolgono la prestazione da remoto.

La scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio potrà essere effettuata anche ad personam e senza necessità di un preventivo accordo contrattuale.

Infine, non essendo stato previsto alcun tetto reddituale per l’ammissione al beneficio, sarà possibile erogare il bonus anche alle figure apicali dell’azienda, a prescindere dalla retribuzione erogata.

buono carburante

Modalità di concessione

La concessione dei buoni avverrà su base volontaria. Sarà il datore di lavoro a decidere se erogarli e sino a che importo. Infatti, il datore di lavoro potrà arrivare a corrispondere anche un valore inferiore rispetto al massimale (200 euro) previsto dal legislatore.

Essendo una erogazione liberale, questa potrà avvenire anche solo per una parte dei lavoratori, ovvero per valori differenziati a seconda dei percettori.

La messa a disposizione dei buoni dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023. Ritengo, comunque, che trattandosi della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l’erogazione possa slittare non oltre il 12 gennaio 2024, in applicazione del cd. principio di cassa allargato. Ciò non significa che anche il consumo, da parte dei lavoratori, dovrà avvenire entro tale data, ma entro la data di scadenza stampigliata sul buono stesso.

 

Costo

In merito al costo di acquisto dei buoni carburante, il valore erogato al dipendente rappresenterà il costo azienda, in quanto, ai fini della tassazione i buoni rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR e quindi non concorreranno alla formazione del reddito. Viceversa, la concessione di un valore superiore comporterà l’applicazione, per tutto l’importo dei buoni erogati, di tasse e contributi.

Inoltre, il valore dei buoni carburanti è da considerare aggiuntivo rispetto alle liberalità (258,23 euro) previste dall’articolo 51, comma 3, del DPR n. 917/1986. Proprio al fine di evitare fraintendimenti con questi ultimi, è il caso che i buoni corrisposti in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del Decreto legge n. 5/2023, vengano identificati con una voce paga ad hoc nel libro unico del lavoro.

Il costo per l’acquisto dei buoni carburante è interamente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR.

 

Tipologia di welfare

Il valore erogabile, nell’importo massimo di 200 euro, dovrà riguardare esclusivamente buoni per il rifornimento di carburante per autotrazione. Parliamo di:

  • benzina
  • gasolio
  • GPL
  • metano
  • per la ricarica di veicoli elettrici

I buoni potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale.

 

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

FORMAZIONE FINANZIATA

© 2020 Form-App. Tutti i diritti riservati – C.F. e P.IVA 03770760365 – Capitale sociale int. vers. € 300.000,00
Via Carlo Marx 95, 41012 Carpi (MO) – TEL: 059 8635146 – PEC: form-app@pec.it

Privacy Policy – Cookie Policy – Termini e Condizioni