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22 Maggio 2023 | Approfondimenti tecnici

Congedo di paternità: Obbligo di versamento del C.D, ticket di licenziamento in caso di dimissioni

Il DL 30 giugno 2022, n. 105, ha introdotto la disciplina del congedo di paternità obbligatorio, che si applica anche al lavoratore padre adottivo o affidatario.

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si asterrà quindi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

Il congedo è fruibile sempre entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio e, in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del DL 151/2001 (congedo di paternità alternativo) disponendo che Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per la durata del congedo di paternità obbligatorio e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo.

 

Inoltre durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, in caso di dimissioni volontarie      del padre lavoratore (e che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo) “ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.

 

L’INPS con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023 ha precisato, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che, il “padre lavoratore che si dimette entro l’anno di vita del bambino e che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti”.

 

ASPETTI CONTRIBUTIVI

Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento.

 

In particolare, l’obbligo del ticket di licenziamento, già previsto (analogamente alle dimissioni della lavoratrice intervenute durante il periodo tutelato di maternità) nelle ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, sussiste anche in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio ai sensi dell’articolo 27-bis del medesimo decreto legislativo.

In questa seconda ipotesi:

  • il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino;

 

L’obbligo contributivo sussiste anche nelle ipotesi di dimissioni da parte dell’ operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura – in quanto anche detti datori di lavoro sono  tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI.

 

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

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