Bonus di 200 Euro – Destinatari e modalità di erogazione
Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto legge n. 50/2022, viene prevista l’erogazione di una indennità una tantum per una serie di soggetti, disciplinati dagli articoli 31 e 32.
Nella tabella sottostante sono indicati tutti i soggetti beneficiari di questa indennità e le relative caratteristiche per l’erogazione del bonus.
L’indennità, che sarà di uguale importo per tutti i soggetti beneficiari (200 euro), non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Inoltre, non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile.
DESTINATARI | CARATTERISTICHE | REDDITO | COME | QUANDO |
LAVORATORI DIPENDENTI Art. 31 |
1. Lavoratori che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità 2. non titolari di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione 3. non beneficiari del reddito di cittadinanza 4. non beneficiari di NASPI, DIS-COLL o indennità di disoccupazione agricola 5. non titolare di una delle prestazioni previste all’articolo 32, comma 8 e ss. del Decreto Legge n. 50/2022 |
Lavoratori con una retribuzione mensile imponibile, ai fini previdenziali, non superiore a 2.692 euro (cui va aggiunta la tredicesima mensilità)
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L’indennità è riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro
Per il datore di lavoro: il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UNIEMENS, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS
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L’erogazione dell’indennità verrà effettuata nella retribuzione del mese di luglio 2022 L’indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro
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COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI Art. 32, comma 11 |
1. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 409 c.p.c.), i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 2. devono essere iscritti alla Gestione separata 3. non devono essere titolari di trattamenti pensionistici 4. non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie |
L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno un reddito derivante dai rapporti di collaborazione, non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 | Richiesta diretta all’INPS, anche tramite Patronato | Non indicato |
LAVORATORI AUTONOMI Art. 33 |
1. lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS 2. professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza 3. che non abbiano fruito di una delle indennità elencate agli articoli 31 e 32 del D.L. 50/2022 |
Non è previsto un limite di reddito. |
Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro il 17 giugno 2022, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum
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Non indicato |
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI Art. 32, comma 15 |
1. privi di partita IVA 2. non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 3. nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile). Per tali contratti deve risultare l’accredito di almeno un contributo mensile 4. devono essere già iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata |
Non è previsto un limite di reddito. | Richiesta diretta all’INPS, anche tramite Patronato | Non indicato |
LAVORATORI DOMESTICI Art. 32, comma 8 |
Devono essere titolari di almeno un rapporto di lavoro come domestico dal 18 maggio 2022 | Non è previsto un limite di reddito. | Richiesta diretta all’INPS, anche tramite Patronato | Nel mese di luglio 2022 |
LAVORATORI STAGIONALI 2021 Art. 32, comma 13 |
Lavoratori che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate.
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L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. | Richiesta diretta all’INPS, anche tramite Patronato | Non indicato |
LAVORATORI INTERMITTENTI (a chiamata) 2021 Art. 32, comma 13 |
Lavoratori che nell’anno 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate | L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 | Richiesta diretta all’INPS, anche tramite Patronato | Non indicato |
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO 2021 Art. 32, comma 13 |
Lavoratori che nell’anno 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate | L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 | Richiesta diretta all’INPS, anche tramite Patronato | Non indicato |
LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT Art. 32, comma 12 |
Ai lavoratori che nell’anno 2021 sono stati beneficiari delle indennità previste: – dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del D.L. 41/2021 – dall’articolo 42 del D.L. 73/2021 |
Non è previsto un limite di reddito | Riconoscimento diretto da parte dell’INPS | Non indicato |
LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Art. 32, comma 14 |
Lavoratori che nell’anno 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati
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L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 | Richiesta diretta all’INPS, anche tramite Patronato | Non indicato |
INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO Art. 32, comma 16 |
1. Lavoratori come indicati dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 114/1998 2. titolari di partita IVA attiva 3. iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata |
L’indennità è corrisposta ai soggetti con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro | Richiesta diretta all’INPS, anche tramite Patronato | Non indicato |
PERCETTORI DI NASPI Art. 32, comma 9 |
Per coloro che hanno percepito la prestazione di NASPI nel mese di giugno 2022 | Non è previsto un limite di reddito | Riconoscimento diretto da parte dell’INPS | Non indicato |
PERCETTORI DI DIS-COLL Art. 32, comma 9 |
Per coloro che hanno percepito la prestazione di DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi) nel mese di giugno 2022 | Non è previsto un limite di reddito | Riconoscimento diretto da parte dell’INPS | Non indicato |
PERCETTORI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Art. 32, comma 10 |
Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 | Non è previsto un limite di reddito | Riconoscimento diretto da parte dell’INPS | Non indicato |
PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA Art. 32, comma 18 |
1. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza 2. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità suindicate |
Non è previsto un limite di reddito | Riconoscimento diretto da parte dell’INPS | Nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. |
PENSIONATI Art. 32, comma 1 |
1. soggetti residenti in Italia 2. titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione 3. detti trattamenti devono essere decorrenti entro il 30 giugno 2022 |
Con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. Dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. |
Riconoscimento diretto da parte dell’INPS Qualora i soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed e’ successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione. |
L’indennità viene erogata con la mensilità di luglio 2022 L’Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. |
Per quanto riguarda i soli lavoratori dipendenti, per vedersi erogare l’indennità una tantum di 200 euro, dovranno auto dichiarare una serie di informazioni:
- di non essere titolare di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,
- di non far parte di un nucleo ove è presente un beneficiario del reddito di cittadinanza,
- qualora si tratti di un lavoratore a tempo parziale, di non aver richiesto l’erogazione del bonus ad altro datore di lavoro,
- di non essere titolare di una delle prestazioni previste all’articolo 32, comma 8 e ss. del Decreto Legge n. 50/2022 (vedasi tabella).
Autore: Dott. Roberto Camera
FORM-APP srl u.s.
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021
REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.
REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.
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