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09 Giugno 2023 | Approfondimenti tecnici

CCNL Industria Metalmeccanica – Welfare 2023

Dal 1° giugno 2023, in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 17, Sezione quarta, titolo IV del CCNL Metalmeccanica Industria, le aziende che applicano detto contratto dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un costo massimo, a carico del datore di lavoro, di 200 euro.

Il valore suindicato non può essere monetizzato e si aggiunge ad un eventuale piano welfare già presente in azienda, sia esso previsto da un accordo aziendale ovvero fornito unilateralmente dall’azienda tramite un Regolamento interno e/o un accordo individuale.

I fringe benefit scelti dovranno essere erogati, ai lavoratori, entro il 31 maggio del 2024.

Vediamo le caratteristiche di questo istituto.

 

LAVORATORI

Il diritto a ricevere fringe benefit, entro l’ammontare dei 200 euro, riguarda tutti lavoratori che hanno superato il periodo di prova e che sono in forza alla data del 1° giugno 2023 o successivamente assunti entro il 31 dicembre 2023, con le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto a tempo indeterminato;
  • contratto di apprendistato;
  • contratto a tempo determinato, con il quale abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio (1° gennaio-31 dicembre);
  • lavoratori somministrati in possesso dei requisiti previsti (rapporto a termine con almeno 3 mesi di anzianità, non in aspettativa non retribuita e che abbiano superato il periodo di prova). In questo specifico caso, l’azienda utilizzatrice non potrà erogare il welfare direttamente ai lavoratori somministrati ma dovrà comunicare all’Agenzia per il Lavoro la scelta del welfare e il mese nel quale ha deciso di provvedere alla sua assegnazione. L’onere dell’acquisto, e del successivo inoltro al lavoratore somministrato, dovrà essere a carico dell’Agenzia (datrice di lavoro).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre. Inoltre, sono esclusi tutti quei soggetti che non sono lavoratori dipendenti (esempio: collaboratori, tirocinanti, partite iva, ecc.).

Nessuna riproporzione del valore suindicato (200 euro) potrà essere effettuata per i lavoratori con contratto a tempo parziale.

Per i lavoratori che cessano durante il periodo di erogazione del benefit, indipendentemente dalla motivazione (dimissione, licenziamento o risoluzione consensuale), ritengo che il welfare vada comunque erogato (qualora non già fruito), sempre sotto-forma di fringe benefit (es. buono spesa), con il pagamento dell’ultima busta paga.

Infine, per tutti i lavoratori che vengono assunti successivamente al 1° giugno, il diritto al beneficio scatterà dal momento della sua maturazione.

 

CONFRONTO

Ai fini dell’applicazione della disciplina contrattuale è previsto un confronto con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistente, ovvero un incontro con gli stessi lavoratori, finalizzato ad individuare la gamma di beni e/o servizi da mettere a disposizione dei dipendenti e rivolta a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando i benefit con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

Ulteriore informazione ai lavoratori, al fine di renderli edotti sulla disposizione in oggetto, è prevista in capo alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl, che dovranno fornire adeguata informazione sui contenuti della disciplina e sul monitoraggio della stessa.

 

TIPOLOGIA DI WELFARE

Il primo suggerimento, per l’azienda, è quello di svolgere una breve indagine preventiva tra i lavoratori per conoscere, a grandi linee, le loro preferenze rispetto ad un pacchetto di proposte (redatte dall’Azienda) di beni, servizi o prestazioni, all’esito della quale l’azienda formalizzerà, per iscritto, le soluzioni prescelte che verranno poste a disposizione del personale.

I lavoratori potranno destinare i suddetti valori al Fondo Cometa (previdenza complementare) o al Fondo MètaSalute (assistenza sanitaria integrativa), secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, sempre fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda non potrà superare i 200 euro.

Stante, comunque, il valore esiguo del welfare da erogare ed al fine di evitare ulteriori costi indiretti, l’azienda potrebbe risolvere la questione proponendo l’erogazione di “buoni spesa”, o simili (ad esempio “buoni benzina”). A tal fine, ricordo che, per l’anno 2023, il valore generale dell’esenzione (da imposte e contributi) di tale buoni è pari a 258,23 euro (verifica da effettuare in relazione a ciascun dipendente).

Per calcolare tale soglia si deve computare il valore dei benefit come, ad esempio, quello dell’auto assegnata in uso promiscuo al dipendente, mentre non hanno alcun rilievo i buoni pasto erogati al dipendente ed assoggettati ad una autonoma e specifica disciplina.

Si ricorda, altresì, che per i soli dipendenti con figli a carico il valore massimo delle liberalità erogabili è, per l’anno 2023, pari 3.000 euro (art. 40, decreto legge n. 48/2023).

Per applicare tale disposizione, il lavoratore dovrà auto-certificare di rientrare nella categoria agevolata ed il datore di lavoro dovrà effettuare una informativa alla RSU, qualora presente.

Essendo una norma recente, è il caso di attendere i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o dall’Inps per meglio capirne i contorni.

 

RISPETTO DEL CCNL E AGEVOLAZIONI

È appena il caso di ricordare che ai sensi del comma 1175, dell’articolo 1, della Legge n. 206/2006 (legge finanziaria 2007), i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati anche al rispetto della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ciò sta a significare che qualora l’azienda non rispetti quanto disposto dall’articolo 17 del CCNL Metalmeccanica industria, circa la messa a disposizione del dipendente, di valori in welfare, può incorrere nel recupero delle agevolazioni eventualmente ricevute (ad esempio, incentivo assunzione giovani).

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

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