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24 Maggio 2023 | Approfondimenti tecnici

Il Decreto lavoro 2023, l’assegno di inclusione

Il 5 maggio 2023 è entrato in vigore il c.d. Decreto Lavoro 2023, ossia il D.L. n. 48/2023 disciplinante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2023.

Il Decreto contempla diverse misure, alcune immediatamente in vigore ed altre in vigore a partire dal 2024.

Tra queste ultime annoveriamo l’Assegno di inclusione.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, infatti, sarà fruibile tale nuova misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, finalizzata al contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Beneficiari dell’Assegno saranno i nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile.

I nuclei familiari dovranno presentare la domanda all’INPS, che verificherà la sussistenza dei seguenti requisiti:

  1. requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, come meglio specificati nel Decreto;
  2. requisiti economici, tra i quali: ISEE non superiore a euro 9.360; reddito familiare inferiore ad una soglia annua di euro 6.000 (euro 7.560 in particolari casi individuati dal testo normativo) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza meglio descritta nel Decreto; valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000; valore del patrimonio mobiliare, come  definito  ai  fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, da incrementare secondo le particolari condizioni stabilite dal Decreto;
  3. particolari requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, quali autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni e aeromobili;
  4. per il beneficiario dell’Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del Codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
  5. nessun componente del nucleo familiare deve risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie rassegnate nell’anno antecedente, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Per ricevere il beneficio economico è necessario che i componenti maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti regolare corso di studi e che non abbiano carichi di cura, effettuino l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale, espressamente autorizzando la trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ed ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al SIISL:

  • i componenti con disabilità, fatte salve iniziative di collocamento mirato;
  • gli ultrasessantenni, salvo adesione volontaria;
  • i titolari di pensione diretta;
  • i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i beneficiari con carichi di cura (con riferimento a minori di tre anni, o tre o più figli minorenni, oppure disabili gravi o non autosufficienti).

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

Il nucleo familiare sarà avviato ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, definito nell’ambito di uno o più progetti, finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

A pena di sospensione e successiva decadenza dal beneficio economico, i beneficiari sono tenuti a presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla data di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, nonché successivamente ogni novanta giorni per aggiornare la propria posizione.

I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione.

I componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro vengono avviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione, a pena di sospensione del beneficio, del patto di servizio personalizzato, da sottoscriversi entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l’impiego.

Il beneficio economico consiste in una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui (ovvero 7.556 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, disciplinato dallo stesso Decreto. 

È, altresì, prevista una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo di locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. 

Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione”, con cui sarà possibile disporre pagamenti diretti oppure effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per singolo individuo, moltiplicato per la citata scala di equivalenza, e effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Con riferimento agli obblighi gravanti sui beneficiari a pena di decadenza dal beneficio, si segnala che i soggetti attivabili al lavoro, sono tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
  • si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • preveda una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
  • si riferisca a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

Il Decreto precisa che, se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’Assegno di inclusione è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

Infine, il Decreto riconosce ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato i seguenti esoneri contributivi (purché l’offerta di lavoro sia stata inserita nel sistema informativo SIISL):

  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
  • in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

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