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24 Gennaio 2023 | Approfondimenti tecnici

La legge di Bilancio 2023: novità lavorative

Il 29 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2023, L. n. 197 del 2022, in vigore dal 1° gennaio 2023, che è intervenuta anche in ambito giuslavoristico.

Tra i più rilevanti interventi in materia di lavoro si segnalano i seguenti.

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività

Riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali per i premi e le somme erogati nell’anno 2023 a titolo di premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di euro 3.000.

Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a euro 80.000.

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Incentivi all’occupazione e sgravi contributivi

È prevista una serie di sgravi contributivi a favore di imprese e lavoratori, quali:

  • esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ai datori di lavoro privati che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza sarà riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a euro 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo periodo. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico;
  • esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36: è esteso al 2023 l’esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato a favore dei giovani che alla data della prima assunzione incentivata abbiano meno di 36 anni. Lo sgravio è previsto a favore dei datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’agevolazione si estende a un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a euro 8.000;
  • sgravio contributivo per l’assunzione di donne: è esteso al 2023 lo sgravio relativo al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 lavoratrici svantaggiate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo annuo pari a euro 8.000; resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Ai fini del diritto allo esonero contributivo le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. La durata dell’agevolazione è pari a dodici mesi per le assunzioni a tempo determinato e diciotto mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e nel caso di trasformazione di contratto a termine in indeterminato;
  • sgravio contributivo a carico dei lavoratori dipendenti: per i periodi paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori è applicato un esonero pari al 2%, nel caso di retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di euro 2.692, e 3% nel caso di retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di euro 1.923.

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità. Per la competenza del mese di dicembre, il limite mensile è maggiorato del rateo della tredicesima mensilità.

Restano esclusi i lavoratori domestici. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

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Lavoro agile

Confermato fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati c.d. fragili, ossia affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Prestazioni di lavoro occasionali

È stato innalzato da euro 5.000 a euro 10.000 il limite dei compensi che ciascun datore di lavoro (utilizzatore) può corrispondere nell’anno civile ai prestatori di lavoro. Resta fermo a euro 5.000 il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile con riferimento alla totalità degli utilizzatori. Per le prestazioni rese verso lo stesso utilizzatore il limite è confermato a euro 2.500.

È stata ampliata la platea dei datori di lavoro che possono avvalersi di prestazioni di lavoro.

Congedo parentale

Dal 1° gennaio 2023 alla lavoratrice dipendente madre e al lavoratore dipendente padre, che abbiano terminato successivamente al 31 dicembre 2022 rispettivamente il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, è riconosciuto un incremento dal 30% all’80% dell’indennità per congedo parentale, per la durata massima di un mese, da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino.

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

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