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17 Gennaio 2023 | Approfondimenti tecnici

La legge di Bilancio 2023.

 

 

La riduzione del cuneo fiscale tra premi detassati, mance e agevolazioni contributive per le assunzioni.

Con la pubblicazione della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023), assistiamo ad un’opera non particolarmente dirompente per quanto alle politiche del lavoro subordinato.

Da un lato, in effetti, constatiamo la prosecuzione della riduzione del c.d. cuneo fiscale (già comunicata con il fu Governo Draghi proprio ad opera della legge di bilancio del 2022 la quale, come noto, ha profondamente rivisto il sistema di tassazione del reddito da lavoro subordinato ed assimilato) per il tramite di due distinte previsioni: la riduzione della tassazione del premio di produttività (art 1 comma 182 della Legge 208/2015) e la detassazione delle mance, tema riferito solamente ai servizi turistici.

Unitamente a quanto sopra, rileviamo la prosecuzione degli incentivi già disposti da precedenti normative quali il c.d. under 36, le agevolazioni per l’assunzione delle donne e, da ultimo, una revisione delle politiche di assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza.

Partendo dal mero dettato normativo, il presente contributo vuole consegnare una propria opinione pratica in relazione alle novità normative in parola.

PREMI DETASSATI
 

La detassazione dei premi di secondo livello

Al comma 63 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, viene confermata la disposizione che aveva già trovato accoglimento all’art 15 della bozza di legge in parola. In sintesi, il disposto recita:

“Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttivita’, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, e’ ridotta al 5 per cento”

Come già spiegato in altri contributi, l’intento dell’esecutivo è quello di consentire una minore imposizione fiscale dei c.d. “premi detassabili” ovvero quelle premialità che trovano fondamento normativo e contrattuale nelle previsioni dell’art. 1, comma 182, della legge n°208/2015 e nel successivo decreto interministeriale del 29 aprile 2016, il cui articolo 2 denominato “premi di risultato e criteri di misurazione” consegna una definizione positiva di premio di risultato ovvero “le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” .

Attualmente la tassazione della percezione in denaro dei sopra citati premi, stabiliti e istituiti con accordo sindacale (ai sensi dell’art 51 del D.lgs. n° 81/2015) e ritualmente depositati, è pari al 10%. A questo proposito, deve ricordarsi come l’accordo sindacale potrebbe disporre non solamente il riconoscimento della premialità subordinata alla concretizzazione dei risultati prefissati, ma anche la sua conversione in sistema di welfare ex art 51 (e non solo) del testo unico delle imposte sui redditi. Ci si chiede, dunque, se la previsione in diminuzione dell’aliquota fiscale in favore dei soli lavoratori (il costo per l’azienda, è da ricordarlo, rimarrebbe invariato) possa recare benefici alle politiche di welfare aziendale che, poco alla volta, stavano finalmente per essere considerate anche dalle medie imprese italiane.

Per quanto l’intento sia meritorio, astrattamente la minore tassazione, prossima allo zero, potrebbe scoraggiare i lavoratori dal determinare la conversione, se prevista, del premio in sistemi di flexible benefits (con benefici sia datoriali sia riferiti ai collaboratori subordinati).

Deve altresì rilevarsi come nella legge di Bilancio nulla è stato previsto o disposto in relazione all’aumento della soglia di esenzione di cui all’articolo 51 comma 3 per quanto al post 2022.

Ad essere estremamente precisi, appare necessario segnalare come nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2023, risulta approvato un decreto legge (alla data di redazione del presente contributo, non ancora pubblicato) che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti c.d. “Decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti”.

Nello specifico, risulterebbe previsto che nel periodo gennaio-dicembre 2023, il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrerebbe alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Lungi, dunque, da misure strutturali, assistiamo, come l’anno scorso, a provvedimenti tampone rispetto ai “morsi” della crisi energetica (rimessi a determinazioni aziendali).

 

NUOVA DISCPLINA DELLE MANCE
 

La nuova disciplina delle mance

I commi da 58 e seguenti della Legge di Bilancio disciplinano una novità per il settore delle strutture ricettive e esercenti somministrazione alimenti e bevande. La c.d. detassazione delle mance.

Di seguito la norma (comma 58)

“Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto”.

Prescindendo dall’intento, forse meritorio, del disposto in parola, chi scrive intravede, sentendo operatori del settore, una scarsa se non nulla applicazione della stessa.

D’altronde, basti pensare a quanta difficoltà tecnica ed operativa il comma 58 porterebbe ad alberghi, ristoranti, bar, etc (come scindere la c.d. mancia elettronica dal costo del tavolo, come dividerla ai dipendenti, la rendicontazione nel ciclo payroll e fiscale nonché dover sempre considerare i limiti di percezione stessi imposti dalla disposizione in esame).

Non solo: da sempre le mance sono classificate come donazioni di modico valore rimesse ad un rapporto cliente – lavoratore del quale l’azienda risulta (e vuole risultare) del tutto estranea.

Tali argomentazioni, da sole, portano a ritenere che l’applicazione concreta della detassazione in parola appaia complessa. Staremo a vedere.

AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI
 

Agevolazioni per le assunzioni

Tra le modifiche introdotte dalla legge n. 197 del 2022, di particolare rilevanza sono le disposizioni di cui ai commi 294, 295, 297, con riferimento alle agevolazioni previste in caso di assunzione di:

  1. soggetti beneficiari di Reddito di Cittadinanza (la cui misura viene peraltro significativamente modificata dai successivi commi 313 e ss.);
  2. personale femminile;
  3. giovani lavoratori;

Agevolazione per l’assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza

Come riportato ai commi 294 e 295 della Legge n. 197 del 2022, al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza (di seguito anche RdC), viene riconosciuta una specifica agevolazione in capo a datori del settore privato che assumano i percettori di RdC a tempo indeterminato o che trasformino a tempo indeterminato tali soggetti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

In capo al datore di lavoro che proceda alle assunzioni o trasformazioni di cui sopra viene riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda nel limite massimo di 8.000,00 euro e con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Tale disposto deve spiegarsi con la forte rimodulazione (cavallo di battaglia elettorale) del reddito di cittadinanza. In effetti la sua “rimozione”, deve giocoforza essere controbilanciata da agevolazioni all’assunzione in favore degli ex percettori.

Agevolazione per l’assunzione di lavoratrici donne e giovani lavoratori

Sempre in continuità con il Governo precedente, il comma 297 estende, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile e le assunzioni di personale femminile, vengono prorogate, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023:

  1. le agevolazioni riconosciute per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under trentasei. A tal proposito, il beneficio originariamente previsto dalla cosiddetta legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 2020) stante nell’esonero contributivo pari al cento per cento dei contributi a carico azienda nel limite massimo di 6.000,00 euro viene elevato, analogamente a quanto previsto per le assunzioni avvenute nei confronti di soggetti percettori il Reddito di Cittadinanza, a 8.000,00 euro;
  2. le agevolazioni riconosciute per le assunzioni a tempo indeterminato di personale femminile introdotte dalla Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 2020). Anche in questo caso, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, viene riconosciuto un esonero contributivo pari al cento per cento nel limite, innalzato con la Legge n. 197 del 2022, a 8.000,00 euro.

Si segnala tuttavia come l’effettiva entrata in vigore delle previsioni di cui 294, 297 e 298 sia condizionata e subordinata, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (anche noto come TFUE) all’autorizzazione da parte della Commissione europea (in materia di aiuti di Stato).

 

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

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