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29 Novembre 2022 | Approfondimenti tecnici

La  normativa per la NASpI 2022

 

In considerazione delle novità intervenute in materia di NASpI, è il caso di riepilogare tutte le caratteristiche di questo ammortizzatore sociale, il quale ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Le informazioni potranno essere interessanti non solo per i lavoratori, diretti fruitori dell’indennità di disoccupazione, ma anche per i datori di lavoro qualora vogliano concordare, con il proprio lavoratore, una uscita consensuale, al fine di porre sul piatto della bilancia oltre l’incentivo all’esodo anche un ulteriore valore.

Lavoratori

A fruire della indennità di disoccupazione sono i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che perdono involontariamente il proprio posto di lavoro, ragion per cui sono esclusi tutti i lavoratori che abbiano cessato un rapporto di lavoro dipendente per dimissioni o risoluzione consensuale ad eccezione di:

  • dimissioni per giusta causa
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino (sono esclusi i domestici);
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione, prevista dall’articolo 7 della legge n. 604/1966, presso la Commissione di conciliazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero più di 80 minuti con i mezzi pubblici.

Nella categoria di lavoratori dipendenti sono ricompresi anche:

  • gli apprendisti;
  • i soci/lavoratori di cooperative con le quali hanno attivo un rapporto di lavoro subordinato;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (così come previsto dalla legge n. 240/1984). Questa categoria di lavoratori è stata aggiunta nel 2022 dalla legge 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022);
  • i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Sono, viceversa, esclusi:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale;
  • i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI;
  • i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Requisiti

Oltre al requisito della perdita involontaria del lavoro, l’accesso alla prestazione è ammesso qualora il lavoratore abbia almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Dal 2022 non è più richiesto il requisito lavorativo delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Durata

La NASpI è corrisposta dall’INPS con cadenza mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Logicamente si sottraggono eventuali periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.

Secondo le specifiche fornite dall’Inps, i contributi utili sono:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione;
  • i periodi di lavoro svolti unicamente in un altro Paese UE laddove si tratti di lavoratore frontaliero o transfrontaliero;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Non sono, viceversa, considerati utili i periodi coperti da contribuzione figurativa relativa a:

  • malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali (ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970, cd. Statuto dei lavoratori).

Infine, Non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Da quando?

L’indennità spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno.

Qualora la domanda venga presentata oltre l’ottavo giorno, la NASpI spetterà dal giorno successivo alla presentazione della domanda. C’è un limite massimo che è di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro oltre i quali la domanda verrà rifiutata.

Ci sono alcune casistiche che prevedono decorrenze particolari:

  • in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale: dall’ottavo giorno successivo al termine di detto periodo, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • in caso di preavviso: dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno, ma entro i termini di legge;
  • se il licenziamento è avvenuto per giusta causa: dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma comunque entro i termini di legge.

Quanto spetta

L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.

Per l’anno 2022, nel caso in cui la retribuzione sia superiore a 1.250,87 euro, la NASpI sarà pari al 75% del menzionato importo, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.250,87 euro.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per il 2022, non potrà comunque superare i 1.360,77 euro.

L’importo della NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

Possono richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione dell’indennità di disoccupazione, coloro i quali vogliono:

  • avviare un’attività lavorativa autonoma,
  • avviare un’impresa individuale,
  • sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

La richiesta dovrà essere effettuata dopo l’accoglimento della domanda di NASpI.

Come fare la domanda

La domanda dovrà essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal sito Inps utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS, ovvero attraverso una delle seguenti modalità:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • per il tramite di un patronato, attraverso il servizio telematico offerto dallo stesso.

Contribuzione

I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa.

Agevolazione

In caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore in NASpI, il datore di lavoro ha diritto, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, di un contributo mensile pari 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata all’ex disoccupato.

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

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