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04 Dicembre 2023 | News

Le novità 2024 in materia di Fringe Benefit

Per l’anno 2024 è stata prevista una proroga dell’aumento del valore dei fringe benefit che un datore di lavoro può erogare ai propri lavoratori senza che dette liberalità possano concorrere a formare reddito di lavoro dipendente.
La disposizione è contenuta all’interno del testo del disegno di Legge di Bilancio per il 2024.

Ma vediamo, nel dettaglio, le novità.

Per il solo anno 2024 il datore di lavoro potrà erogare, ai propri lavoratori dipendenti, liberalità fino ad un valore complessivo di mille euro, che possono raddoppiare (duemila euro) per i lavoratori con figli a carico, senza che dette liberalità concorrano a formare reddito di lavoro dipendente; in pratica, il valore non sarà tassato e non verrà applicata alcuna contribuzione sia al datore di lavoro che al lavoratore.

Ordinariamente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori non può andare oltre i 258,23 euro. Con l’introduzione di questa norma, è stato innalzato il limite di esenzione dei fringe benefit, previsti dall’art. 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, qualora vengano erogati entro il periodo d’imposta 2024.

In merito all’aumento del valore delle liberalità, il legislatore ha, quindi, disposto due diversi limiti: sarà possibile erogare fringe benefit, fino al valore di 2.000 euro, per i lavoratori con figli a carico, anche se nati fuori dal matrimonio ovvero anche qualora adottati o affidati; viceversa, qualora il lavoratore non avesse figli a carico potrà ricevere fringe benefit, fino al valore di 1.000 euro.

Ricordo che per essere considerati a carico, i figli devono possedere redditi, al lordo degli oneri deducibili, entro i seguenti massimali:

  • non superiore a 4.000 euro, in caso di figli fino a 24 anni di età;
  • non superiore a 2.840,51 euro, in caso di figli con età superiore ai 24 anni.

Oltre alle ordinarie liberalità previste come, ad esempio, i buoni benzina, i buoni spesa, il panettone a Natale, l’auto ad uso promiscuo, la polizza assicurativa extraprofessionale, il datore di lavoro potrà corrispondere il rimborso del pagamento delle utenze domestiche, oltre che le spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo, sempre relativi alla prima casa.

Si tratta di una erogazione volontaria e discrezionale da parte del datore di lavoro ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. i collaboratori coordinati e continuativi); quindi, è il datore di lavoro/committente che decide se erogarlo, di quale importo e a chi. Addirittura, sarà possibile l’erogazione dei fringe benefit anche ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori ovvero a categorie di essi.

Come anticipato, le liberalità erogate, entro il massimale di mille euro per i lavoratori senza figli a carico e 2mila euro per i lavoratori con figli a carico, non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente e quindi saranno completamente detassati e decontribuiti. La soglia rappresenta un limite e non una franchigia, conseguentemente il superamento di detto limite comporterà che l’intero valore dei benefit concorrerà a formare reddito imponibile sia ai fini fiscali che ai fini contributivi.

Viceversa, la concessione di un valore superiore comporterà l’applicazione, per tutto l’importo erogato, di tasse e contributi.

Veniamo agli adempimenti che dovrà effettuare il datore di lavoro. Chi intende erogare i fringe benefit ai propri lavoratori dovrà informare la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU), laddove presente. Tale comunicazione potrà avvenire anche successivamente all’erogazione dei fringe benefit, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del periodo d’imposta 2024.

Inoltre, prima dell’erogazione dei fringe benefit il datore di lavoro dovrà richiedere una dichiarazione al lavoratore che evidenzi, eventualmente, il diritto di questi all’aumento della soglia di esenzione, da mille a duemila euro, qualora abbia almeno un figlio a carico, indicando altresì il codice fiscale dei figli.

La condizione di figlio fiscalmente a carico dovrà comunque essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2024. In quest’ultimo caso, il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora durante l’anno dovessero venir meno i presupposti per il riconoscimento dell’innalzamento della soglia a duemila euro. Qualora ciò avvenga, il datore di lavoro dovrà recuperare il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2024.

Restando in materia di liberalità, ricordo, che nella legge di bilancio non è presente la proroga del cd. bonus carburante (previsto dal Decreto Legge n. 5/2023) e cioè la possibilità (articolo 1, comma 1), per i datori di lavoro privati, di erogare fino ad un massimo di 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sotto forma proprio di buoni carburante. I buoni, quindi, potranno essere erogati ai lavoratori solo nel periodo di imposta 2023 e non concorreranno alla formazione del reddito da un punto di vista fiscale, mentre dovranno essere pagati i relativi contributi.

 

Questa la norma inserita nella bozza del disegno di Legge di Bilancio per il 2024.

 

Misure fiscali per il welfare aziendale

1). Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi.
I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2.) Il limite di cui al comma 1, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Autore: Dott. Roberto Camera

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

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