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03 Ottobre 2022 | Approfondimenti tecnici

La nuova normativa antincendio

Nel mese di settembre il Ministero dell’Interno ha emanato tre importanti decreti in materia di antincendio, che entreranno in vigore nel corso del 2022.

  • 01 settembre 2021 – DECRETO CONTROLLI“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, (entrato in vigore il 25/09/2022)
  • 02 settembre 2021 – DECRETO GSA“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” (entra in vigore il 04/10/2022)
  • 03 settembre 2021 – DECRETO MINICODICE“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (entra in vigore il 29/10/2022).

Tali decreti andranno ad abrogare alcuni articoli contenuti nel DM 10 marzo 1998.

 In particolare dal 04/10/2022 entrerà in vigore il nuovo Decreto (DM 02/09/2021), inerente ai corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio, nonché i requisiti che devono essere posseduti dai Docenti Formatori.

Corsi di formazione/aggiornamento

Formazione Antincendio 2022

ATTENZIONE!!

  • Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni (non più entro 3 anni) dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.
  • Se però, PRIMA dell’entrata del nuovo decreto, avevo già pianificato/organizzato un corso di aggiornamento (o anche il corso iniziale) secondo i contenuti del vecchio Decreto (DM 10/03/1998), questi risulteranno validi solo se aggiornamento (o corso inziale) vengano effettuati entro il 04 aprile 2023.
  • Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).

Riepilogando:

Schema antincendio

l decreto prevede che per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, vengano utilizzate metodologie di apprendimento innovative: la divulgazione dei contenuti formativi potrà essere veicolata da linguaggi multimediali e strumenti informatici. Sarà anche possibile sfruttare, oltre alla formazione in presenza, la formazione in videoconferenza (modalità di apprendimento sincrona).

Resta invece vietata la formazione in e-learning (modalità di apprendimento asincrona).

Per ciascun livello di attività è prevista inoltre una parte pratica da svolgere in presenza. In questo caso è stata eliminata la possibilità per le attività di livello 1 (rischio basso) di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula al posto della parte pratica in presenza che diventa invece obbligatoria.

Requisiti dei docenti (in passato non espressamente specificati)

1. Docenti della parte teorica e della parte pratica:

Possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado E di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico (90h+90h), alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • essere iscritti negli elenchi del Ministero come progettista antincendio, e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

2. Docenti della sola parte teorica:

Possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • essere iscritti negli elenchi del Ministero come progettista antincendio;
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In mancanza dei requisiti precedenti, si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza di almeno 5 anni con almeno 400 ore all’anno di docenza in materia teorica.

3. Docenti della sola parte pratica:

Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Si evidenzia inoltre che, per i corsi di qualificazione dei formatori tenuti da personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento ogni 5 anni:

  • 16h per formatori teoria + pratica
  • 12h per formatori solo teoria
  • 8h per formatori solo pratica

Autore: ing. Caterina Battistoni

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

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