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22 Settembre 2022 | Approfondimenti tecnici

Le nuove aliquote del Bonus Formazione 4.0

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il decreto legge n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.

Tra le previsioni del decreto rinveniamo l’articolo 22 in materia di Bonus Formazione 4.0, uno strumento agevolativo introdotto ormai da diversi anni, disciplinato dall’articolo 1, commi da 46 a 55, della legge n. 205/2017, cui è seguito il decreto 4 maggio 2018 adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ha fornito le indicazioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

Le disposizioni della legge n. 205/2017 sono state oggetto di diverse modifiche ad opera della legge n. 160/2019 e della legge n. 178/2020 e, da ultimo, appunto, dal Decreto Aiuti.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, d’importo e massimale variabile a seconda delle dimensioni dell’impresa, in relazione alle spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 sostenute fino periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

In particolare, le spese di formazione debbono riguardare attività di formazione rivolte al personale dipendente svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva o stampa tridimensionale, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate nei seguenti ambiti: vendite e marketing; informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Sono, invece, escluse dall’agevolazione le spese di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La formazione può essere erogata attraverso il personale dipendente oppure ricorrendo a soggetti esterni all’impresa, purché questi ultimi siano: soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa; oppure Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate; oppure soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001; oppure soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37; oppure ITS.

Sono poi previsti ulteriori adempimenti, tra i quali:

  • la certificazione delle spese da parte di un revisore legale o di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali;
  • la relazione che illustri le modalità organizzative ed i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;
  • l’indicazione nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi dei dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

Si segnala che la certificazione delle spese necessarie deve essere presentata anche per le imprese non soggette a revisione legale dei conti. In tal caso, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile si considerano ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di euro 5.000. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

Il credito d’imposta viene rimodulato come segue in relazione ai progetti avviati dopo il 18 maggio 2022:

  • con riferimento alle piccole imprese:
    • aliquota del 40% per attività formative erogate da altri soggetti e/o non certificate,
    • aliquota del 70% (prima 50%) per attività formative erogate da soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e certificate;

con previsione di massimale del credito pari a euro 300.000;

  • con riferimento alle medie imprese:
    • aliquota pari al 50% (prima 40%) per le attività formative erogate da soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e certificate;
    • aliquota pari al 30% per attività formative erogate da altri soggetti e/o non certificate,

con previsioni di massimale del credito pari a euro 250.000;

  • con riferimento alle grandi imprese: in ogni caso, aliquota del 30% con previsione di massimale del credito pari a euro 250.000.

Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’articolo 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40%  per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

L’utilizzo del credito mediante l’utilizzo del modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 è possibile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Sul sito www.mise.gov.it è disponibile il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite posta elettronica certificata all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

 

Autore: Avv. Roberta Amoruso

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

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