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21 Febbraio 2023 | Approfondimenti tecnici

Le prestazioni di lavoro occasionale: novità per il 2023

Con la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023 l’INPS ha fornito le indicazioni in merito all’applicazione delle nuove norme introdotte dall’articolo 1, commi 342 e 343, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), in materia di prestazioni occasionali, la cui normativa di riferimento è dettata dall’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Ai sensi della normativa sopra citata, è possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo:

  1. il libretto famiglia: può essere utilizzato solo dalle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionale rese in loro favore per piccoli lavori domestici (inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione), assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare, nonché steward che prestino attività presso le società sportive di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91 (cfr. la circolare INPS n. 95/2018) per le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019;
  2. il contratto di prestazione occasionale: nel caso in cui la prestazione lavorativa avvenga in favore di professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

È opportuno ripercorrere per punti la disciplina delle prestazioni occasionali, alla luce delle novità normative e della recente circolare INPS sopra citate, per comprendere quali siano i limiti economici, dimensionali e soggettivi oggi vigenti.

prestazione occasionale

Limiti economici per utilizzatori e prestatori

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, sarà possibile remunerare le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali entro i seguenti limiti:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, il compenso non può essere complessivamente superiore a 5.000 euro per anno civile;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, il compenso non può essere complessivamente superiore a 10.000 euro per anno civile;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, il compenso non può essere complessivamente superiore a 2.500 euro per anno civile.

Si precisa che, ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero ad un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Conseguentemente, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico sopra citato, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.

 

lavoro occasionale

Limiti dimensionali per utilizzatori

Dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (precedentemente il limite era di cinque lavoratori).

Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Tale limite non opera esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward per le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019.

Ai fini del computo della media occupazionale, si ricorda quanto precisato dalla circolare INPS n. 107/2017 e dal messaggio INPS n. 2887/2017 e pertanto:

  • ai fini del computo devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, etc.);
  • nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento;
  • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato;
  • ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
  • ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dall’art. 54-bis, comma 14, lett. a), del D.L. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.
prestazione lavoro occasionale

Settori particolari

Si segnalano particolarità inerenti ai seguenti settori:

  1. discoteche, sale da ballo, night club e simili: la Legge di Bilancio ha esteso l’applicabilità della disciplina sopra delineata anche a tali attività, alle quali, inoltre, verranno applicati i limiti ordinari sopra descritti;
  2. aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo (come identificate nella circolare INPS n. 103/2018): sebbene sia stato parzialmente abrogato il regime particolare previsto per tali attività, si ricorda che queste possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale per la remunerazione delle attività lavorative rese anche da lavoratori non appartenenti alle categorie di soggetti di cui al comma 8 dell’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017. Inoltre, rimane fermo l’obbligo, per tale categoria di aziende, di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali, almeno un’ora prima l’inizio della prestazione stessa, mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura dell’INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione (vedasi circolare INPS n. 103/2018). In ogni caso, è vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  3. società sportive di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91, per le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007: si applicano parziali eccezioni con riferimento ai limiti economici sopra delineati e, in particolare, non si applica il limite di 10.000 euro per anno civile per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, ed è stato aumentato a 5.000 euro il compenso per anno civile per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. Infine, per tali attività non trova applicazione il limite dimensionale descritto in precedenza;
  4. agricoltura: dal 1° gennaio 2023 è vietato l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. Atteso tale divieto, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

    Per il biennio 2023-2024 sarà possibile per le imprese agricole ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura secondo le disposizioni dei commi da 344 a 354 dell’articolo 1 della L. n. 197/2022, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

    Autore: Avv. Roberta Amoruso

    REGIONE TOSCANA:
    Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
    Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

    REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
    Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

    REGIONE LOMBARDIA:
    Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

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