000
FORM-APP È SPECIALIZZATA NELLA FORMAZIONE IN AZIENDA
0 Elementi
Seleziona una pagina

16 Gennaio 2023 | Approfondimenti tecnici

Prospetto informativo disabili 2023

Entro il prossimo 31 gennaio le aziende dovranno provvedere all’invio del Prospetto informativo disabili, previsto dall’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999.

Soggetti coinvolti

I soggetti obbligati sono tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Il calcolo dell’organico aziendale, sul quale quantificare la quota di riserva, va effettuato alla data del 31 dicembre 2022.

 Dettagli del Prospetto informativo

Nel Prospetto informativo – che dovrà essere compilato on line sul sito del Ministero del Lavorol’azienda dovrà indicare la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili per la quota riservata ai lavoratori disabili.

In particolare, il prospetto deve contenere:

  • il numero dei dipendenti occupati;
  • il numero e i dati dei dipendenti già occupati nella quota di riserva;
  • il numero di posti e le mansioni disponibili per lavoratori disabili;
  • eventuali compensazioni territoriali, nel caso di aziende con più sedi operative. Si ricorda che la compensazione territoriale non può essere utilizzata cumulativamente all’esonero parziale.
Prospetto informativo disabili

Nella base di calcolo della quota di riserva vanno computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato. I lavoratori a tempo parziale dovranno essere computati in proporzione all’orario di lavoro in essere al 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione del prospetto. Nel caso in cui durante l’anno precedente il lavoratore abbia variato l’orario di lavoro, ovvero abbia trasformato l’orario da pieno a part-time, questi va computato in base all’orario posseduto al 31 dicembre.

 Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori intermittenti (“a chiamata”), questi dovranno essere calcolati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Questa che segue è la lista dei lavoratori che non rientrano nella base di calcolo della quota di:

  • Lavoratori disabili occupati, assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/1999
  • Lavoratori disabili occupati, non assunti per il tramite delle strutture del collocamento obbligatorio, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n.  915/1978 o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.
  • Lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi
  • Lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato, indipendentemente dalla durata del contratto.
  • Lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia qualora abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%, a meno che l’inabilità sia stata determinata dall’inadempimento del datore di lavoro alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giurisdizionale.
  • Lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33%, e sempre a condizione che il datore di lavoro non venga ritenuto responsabile dell’accaduto.
  • Soci di cooperative di produzione e lavoro.
  • Tirocinanti e Lavoratori somministrati da Agenzie di Lavoro.
  • Lavoratori operanti esclusivamente all’estero.
  • Soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
  • Lavoratori a domicilio.
  • Collaboratori coordinati e continuativi.
  • Partite IVA.
  • Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto. Tale interpretazione è stata confermata con l’interpello n. 23/2012 del Ministero del Lavoro, con il quale si è posto l’accento sulla natura temporanea dell’acquisizione del nuovo personale. L’orientamento è stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 2252 del 15/05/2017), nella quale si afferma che “… l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva”.
  • Lavoratori in telelavoro, qualora ciò sia previsto da accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed esclusivamente nel caso in cui i datori di lavoro privati ne facciano ricorso per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  • Lavoratori del sottosuolo e adibiti a trasporto del minerale.
  • Personale viaggiante e navigante che lavora in aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre.
  • Addetti al trasporto nel settore edile.
  • Personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto, settore degli impianti a fune.
  • Lavoratori direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. L’esclusione dal computo opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. Per attività svolta ‘in cantiere’ si fa espresso riferimento al concetto di cantiere previsto dall’art. 89 del D.L.vo n. 81/2008.
  • Lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio, ai fini INAIL, pari o superiore al 60 per mille. Tale situazione deve essere dichiarata tramite un’autocertificazione datoriale, da presentare sempre telematicamente. Il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
  • Personale non amministrativo impiegato in servizi di polizia, di protezione civile e di vigilanza privata.
  • Lavoratori distaccati da altra azienda.
  • Ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato. L’esclusione è stata affermata dal Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2523 del 7 giugno 2022.

 Sanzione

Ricordo, infine, che qualora l’azienda non proceda all’adempimento comunicativo alla data prestabilita, è soggetto ad una sanzione amministrativa di 702,43 euro. Sanzione che viene maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il 31 gennaio 2023.

 

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

FORMAZIONE FINANZIATA

© 2020 Form-App. Tutti i diritti riservati – C.F. e P.IVA 03770760365 – Capitale sociale int. vers. € 300.000,00
Via Carlo Marx 95, 41012 Carpi (MO) – TEL: 059 8635146 – PEC: form-app@pec.it

Privacy Policy – Cookie Policy – Termini e Condizioni