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28 Dicembre 2022 | Approfondimenti tecnici

Rimedi contro il mancato pagamento della retribuzione

Il pagamento della retribuzione in favore del dipendente rappresenta la principale obbligazione gravante sul datore di lavoro ed il ritardato o l’omesso pagamento della stessa è qualificabile quale grave inadempimento contrattuale.

Il legislatore ha approntato molteplici rimedi a tutela del dipendente che non si veda corrispondere la retribuzione. Il lavoratore, infatti, non solo può esperire i rimedi, giudiziali o stragiudiziali, per il recupero, anche coattivo, di quanto dovuto, ma può anche rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, e dunque senza preavviso, vedendosi altresì riconosciuto il diritto a percepire la NASpI.

 

Recupero crediti maturati da lavoro

Più in particolare, un primo rimedio offerto al lavoratore che intenda legittimamente recuperare i crediti da lavoro maturati e non corrisposti è senz’altro quello di effettuare una segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, senza necessità di avvalersi dell’assistenza di un sindacalista o di un legale.

Nel caso in cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ravvisi i presupposti per una definizione bonaria della controversia, attiverà la cosiddetta “conciliazione monocratica preventiva”, il cui obiettivo è quello di evitare, a tutela delle parti coinvolte, l’ispezione diretta in azienda.

La procedura, riservata alle sole questioni riguardanti diritti patrimoniali dei lavoratori, prevede, innanzitutto, la convocazione dei soggetti interessati, ossia dipendente e datore di lavoro.

Questi possono presentarsi al funzionario incaricato di persona, eventualmente assistiti da un sindacalista o da un professionista, oppure delegando formalmente un altro soggetto.

Il compito dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro è preliminarmente quello di evidenziare alle parti – e, in particolare, all’azienda – le possibili conseguenze che potrebbero derivare da un’eventuale ispezione sul luogo di lavoro.

Ove, in occasione di tale incontro, intervenga un accordo tra le parti avente ad oggetto l’impegno del datore di lavoro al saldo di quanto dovuto, il procedimento ispettivo si estinguerà.

Al contrario, nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo, l’ITL procederà ad effettuare un accertamento ispettivo presso l’azienda.

Qualora, a seguito dell’ispezione, vengano accertati crediti retributivi derivanti da omesso pagamento delle buste paga, i funzionari competenti potranno diffidare l’azienda a corrispondere le somme in questione direttamente al lavoratore.

L’azienda potrà reagire promuovendo, entro trenta giorni dalla notifica della diffida, un tentativo di conciliazione sempre presso l’ITL, con le stesse modalità di svolgimento già descritte per la conciliazione monocratica, così sospendendo l’esecutività della diffida sino al termine della procedura.

In alternativa, il datore di lavoro potrà impugnare il provvedimento, depositando un ricorso avanti al direttore dell’ufficio che ha emanato il provvedimento stesso, sempre con l’effetto di sospendere l’efficacia della diffida. La decisione sul ricorso sarà adottata entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso.

Decorsi i termini per depositare il ricorso o per esperire il tentativo di conciliazione, ovvero nel caso in cui le parti non pervengano ad un accordo o a fronte del rigetto del ricorso, la diffida acquisterà efficacia di titolo esecutivo, dando al dipendente la possibilità di agire per soddisfare i propri crediti.

 

Datore di lavoro

 

Esperire rimedi giudiziali

Il nostro ordinamento riconosce al lavoratore, altresì, la possibilità di esperire i rimedi giudiziali, in particolare, rivolgendosi al Giudice del lavoro ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo, eventualmente provvisoriamente esecutivo, o per l’avvio di un giudizio di cognizione ordinario.

Nel caso in cui il Giudice riconosca la debenza del credito domandato dal lavoratore ed il datore di lavoro rifiuti di ottemperare spontaneamente al provvedimento di condanna, il lavoratore potrà avviare l’esecuzione forzata nei confronti dell’azienda.

Inoltre, ove il datore di lavoro non sia in grado di far fronte all’obbligazione retributiva, eventualmente anche a causa del suo coinvolgimento in procedure concorsuali (i.e.: fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, etc.), il lavoratore potrà rivolgersi al Fondo di garanzia istituito presso l’INPS per il pagamento del TFR e di altri crediti maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

 

Conclusioni

Infine, si precisa che la mancata consegna della busta paga non impedisce al lavoratore di attivarsi ai fini del recupero del credito né, tantomeno, la sottoscrizione della busta paga per ricevuta vale altresì quale conferma del pagamento della retribuzione.

Si ricorda, inoltre, che, in caso di mancata consegna della busta paga, l’azienda è soggetta a sanzioni da 150 a 7.200 euro, a seconda dell’illecito effettivamente commesso e della sua gravità.

 

REGIONE TOSCANA:
Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

REGIONE LOMBARDIA:
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

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