Smart working e lavoro agile
Nuovi modelli organizzativi della prestazione lavorativa:
smart working e lavoro agile
Collegato alla Legge di Stabilitร dovrebbe prossimamente essere approvato un DDL recante Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire lโarticolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato che per ora ha assunto la forma solamente di bozza. Il titolo II di questo DDL รจ interamente dedicato alla disciplina del lavoro agile, lโevoluzione del telelavoro.
Il lavoro agile rappresenta, sostanzialmente, la versione italiana dello smart working, ossia un modello organizzativo e di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso il quale si rompono gli schemi ordinari e tipici del rapporto di lavoro subordinato di tempo e spazio, anche per andare nella direzione di unโottimale conciliazione delle esigenze professionali con quelle della vita privata.
Il prestatore d’opera, attraverso il lavoro agile, svolge la propria attivitร nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato (con le garanzie e le tutele tipiche) ma in un luogo che non coincide necessariamente con i locali dellโimpresa di cui รจ lavoratore subordinato, e in tempi che non necessariamente sono quelli classici da โtimbratura del cartellinoโ. ร chiaro, pertanto, che configurandosi in tale maniera lo svolgimento della prestazione lavorativa il lavoratore ha modo di organizzare a proprio piacimento i tempi di lavoro e conciliarli al meglio con le proprie esigenze di vita.
TEMPI DI LAVORO
Nel concreto, il lavoratore in lavoro agile ha facoltร di gestire l’organizzazione del proprio tempo di lavoro ingenerando un superamento dei vincoli tradizionali di orario fisso e predeterminato di lavoro. ร previsto, infatti, che la prestazione affidata a questi lavoratori sia equivalente in termini di quantitร , tipologia e qualitร a quella svolta da lavoratori aventi le stesse mansioni, che svolgono la propria attivitร nei locali dell’azienda con la differenza che il lavoratore agile potrร disporre del proprio tempo in maniera piรน libera, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla normativa di riferimento. In sostanza, con il lavoro agile non importa quando viene svolta lโattivitร lavorativa, ma importa che il risultato della stessa sia raggiunto.
LUOGO DI LAVORO
Lo svolgimento dellโattivitร lavorativa in modalitร di lavoro agile puรฒ avvenire in un luogo diverso dalla sede aziendale, luogo che a seconda degli accordi tra lavoratore e datore di lavoro puรฒ essere predeterminato (ad esempio il domicilio del lavoratore) o sempre variabile. Gli accordi tra le parti definiranno, altresรฌ, quanti giorni alla settimana, o al mese, la prestazione sarร resa in modalitร di lavoro agile e per quanti e quali giorni (anche non predeterminati) il lavoratore dovrร , invece, essere presente presso la sede aziendale secondo le normali modalitร di svolgimento della prestazione lavorativa.
Organizzando in tal modo lโattivitร lavorativa, lโesercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro non puรฒ avvenire nelle forme tradizionali.ย Il controllo sullโattivitร lavorativa, infatti, non potrร essere eseguito in forma continuativa ma al contrario solo sui risultati dellโattivitร svolta.
Considerando tutto quanto sopra, appare evidente che il lavoro agile rappresenta unโevoluzione del concetto di subordinazione, non solo perchรฉ scollega il lavoratore dai vincoli di orario e di spazio tipici della subordinazione, ma soprattutto perchรฉย comporta un approccio improntato a una valutazione delle performance del lavoratore sulla base dei risultati raggiunti, piรน che sulla base della presenza fisica del lavoratore dove e quando richiesto dal datore di lavoro.
Lโaccordo di lavoro agile che lavoratore e datore di lavoro sottoscrivono ha come presupposto, quindi, un processo di responsabilizzazione del lavoratore tale da assimilare la sua obbligazione a quella piรน tipica del rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato.ย Tra datore di lavoro e lavoratore deve pertanto venirsi a configurare un vero e proprio patto di fiducia.
Il DDL citato in apertura definisce il lavoro agile come lโesecuzione della prestazione lavorativa solo in parte allโinterno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Secondo il Disegno di legge, per la corretta attivazione del singolo progetto di lavoro agile รจ necessario un accordo scritto nel quale le parti manifestino la propria volontร in favore del lavoro agile e definiscano le modalitร di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali, stabilendo altresรฌ gli strumenti utilizzati dal lavoratore e le fasce orarie di rispetto dei tempi di riposo del lavoratore.
Nessuna discriminazione economica o normativa deve derivare per il lavoratore della sua partecipazione al progetto di lavoro agile, cosรฌ come non deve perdersi il diritto del datore di lavoro di controllare la prestazione resa dal lavoratore in modalitร di lavoro agile nei limiti espressamente indicati dallโaccordo individuale e nel rispetto della disciplina di legge in materia di controlli a distanza del lavoratore.
Profilo molto importante e delicato affrontato dal DDL รจ quello riguardante laย sicurezza sul lavoro. Garantire le tutele richieste dalla legge diviene piuttosto complesso nel momento in cui il lavoratore รจ al di fuori dei protetti e controllati luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro, secondo il DDL, al fine di dare attuazione allโobbligazione di sicurezza, e tenuto conto dell’impossibilitร di controllare i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa, deve consegnare al lavoratore unโinformativa periodica, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalitร di svolgimento della prestazione.
Altro profilo di forte preoccupazione per i datori di lavoro, รจ quello relativo alla copertura INAIL degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori in modalitร di lavoro agile. Non essendo possibile un controllo pedissequo sul lavoratore, il DDL ha optato per una deresponsabilizzazione datoriale e una responsabilizzazione del lavoratore escludendo dallโambito della tutela INAIL e dallโambito della responsabilitร datoriale di tutti quegli infortuni che sono causati dal cd. rischio elettivo non connesso, pertanto, con la prestazione lavorativa.
Nella sua attuale formulazione (passibile ovviamente di numerose modifiche fino alla sua approvazione) il DDL detta una disciplina quadro del lavoro agile, lasciando ai contratti collettivi di qualunque livello (anche aziendali, quindi) spazio per prevedere regole diverse e piรน di dettaglio. Anche lโaccordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro dovrร , chiaramente, giocare un ruolo fondamentale poichรฉ permetterร di ritagliare una disciplina ad hoc basata sulle esigenze del singolo lavoratore e della specifica mansione svolta.
Dott.ssa Emiliana Maria Dal Bon โ Consulente del lavoro