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06 Settembre 2023 | Approfondimenti tecnici

Whistleblowing: le tutele per i lavoratori che segnalano violazioni

 Dal 15 luglio 2023 sono state implementate le tutele per i soggetti che segnalano violazioni a norme nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo, in qualità di:

  • lavoratori subordinati e autonomi;
  • volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le misure di tutela si applicano anche:

  • ai cd. “facilitatori” che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che siano legate a lui da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado;
  • ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà o per cui lavora il segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

Ma quali sono le segnalazioni oggetto di tutela?

Si tratta di quelle condotte illecite, violazioni a norme di legge, situazioni di pericolo o di rischio all’integrità di altri soggetti o dell’ente di appartenenza che il soggetto ha facoltà, se non l’obbligo, di denunciare e per le quali deve essere protetto da eventuali comportamenti ritorsivi.

L’oggetto della segnalazione deve, comunque, riguardare illeciti di interesse generale e non individuale, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno rapporto giuridico.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse e che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Nella nuova disciplina, il legislatore individua alcune tipologie di illeciti da considerare e solo queste rilevano perché una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia possano essere considerate ai fini dell’applicabilità della disciplina.

In particolare, le segnalazioni possono riguardare:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite riguardanti il Decreto legislativo n. 231/2001 o la violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali con particolare riferimento ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  • Atti o omissioni riguardanti il mercato interno.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Chi è obbligato ad adottare un sistema di whistleblowing?

Sono obbligate le Pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato), indipendentemente dalla natura delle loro attività; ovvero, indipendentemente dal numero dei dipendenti, qualora rientrino nell’ambito di applicazione:

  • degli atti dell’Unione, in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente;
  • del decreto legislativo n. 231/2001 e adottano i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) ivi previsti.

Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, la nuova disciplina produrrà effetti dal 17 dicembre 2023.

Vediamo ora quali sono i canali previsti dal legislatore ove il soggetto può segnalare comportamenti illeciti.

Sono previsti 3 canali per effettuare una segnalazione.

Il canale prioritario è quello “interno” all’ente. Si tratta di un ufficio autonomo e con personale specificamente formato ovvero un soggetto esterno, autonomo e con personale specificamente formato.

In entrambi i casi, deve essere previsto il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali.

Il canale deve garantire un adeguato standard di sicurezza per tutelare l’identità dei segnalanti, attraverso una piattaforma informatica che preservi la possibilità di risalire alla persona del segnalante e che sia conforme alle norme in materia di trattamento dei dati.

Il secondo canale è quello attivo presso l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).

Questo canale è accessibile qualora non sia stato previsto il canale interno, ovvero non sia attivo o non sia conforme alle caratteristiche previste dal legislatore.

L’utilizzo del canale esterno è fattibile anche qualora la persona segnalante abbia effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito, oppure abbia motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato riscontro ovvero che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione o, infine, qualora abbia motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse.

Il terzo canale, residuale rispetto ai primi due, è quello pubblico.

Attraverso il canale pubblico (stampa, social o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) il soggetto può segnalare eventuali comportamenti illeciti qualora abbia effettuato una segnalazione interna o esterna senza alcun riscontro nei termini previsti, oppure abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, o, infine, qualora ritenga che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Ma come può avvenire la segnalazione?

La segnalazione va effettuata obbligatoriamente in forma scritta.

Chi riceve la segnalazione deve fornire un riscontro entro i successivi 3 mesi e deve garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante e del contenuto della segnalazione ricevuta.

Ma quali sono le tutele per i segnalatori?

Coloro i quali segnalano eventuali violazioni alle norme nazionali e/o europee non possono subire ritorsioni. In particolare, non possono essere licenziati o sospesi dalle proprie attività. Non può essere modificato il loro inquadramento professionale, soprattutto qualora ciò comporti una retrocessione di grado e/o una riduzione della retribuzione. Inoltre, non possono essere discriminati o intimiditi, ad esempio attraverso l’avvio di un procedimento disciplinare nei loro confronti.

Il soggetto deputato a verificare eventuali violazioni ed a sanzionarle è l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), la quale può applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • da 500 a 2.500 euro nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Inoltre, l’ANAC invia le segnalazioni alle autorità amministrativa e/o giudiziaria per quanto riguarda le violazioni non di sua competenza.

Lo stesso ente (pubblico o privato) può prevedere all’interno del proprio sistema disciplinare, sanzioni disciplinari nei confronti dei responsabili degli illeciti.

Autore: Dr. Roberto Camera

La Risorsa Umana.it S.r.l., in conformità con gli adempimenti obbligatori richiesti dalla normativa, ha predisposto canali di segnalazioni interna che consentano di garantire la riservatezza del segnalante e la tutela dello stesso da possibili ritorsioni, attuando le misure di protezione necessarie.